RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI: POSSIBILE LA CESSIONE AD UN VALORE INFERIORE ALLA PERIZIA

Possibile la cessione di partecipazioni rivalutate a un valore inferiore alla perizia
A differenza di quanto previsto per i terreni, tale cessione non fa decadere il regime agevolato.
Il DL 70/2011 ha riaperto il termine per la rivalutazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, possedute non in regime d’impresa, agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR. Più precisamente, si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni stimato all’1 luglio 2011 mediante l’assolvimento dell’imposta sostitutiva del 2% sulle partecipazioni non qualificate e del 4% sulle partecipazioni qualificate.
Il DL prevede due alternative per i soggetti che si avvalgono per la seconda volta dell’agevolazione:
- la prima consiste nella detrazione dell’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita ora ai sensi del DL 70/2011 dell’imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
- la seconda alternativa consiste nella richiesta di rimborso effettuata ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
Viene inoltre stabilito che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Tuttavia, nel caso in cui il valore di mercato della partecipazione sia divenuto inferiore rispetto a quello indicato nella perizia relativa ad una rivalutazione precedente a quella del DL 70/2011, non è sempre necessario procedere alla rideterminazione del costo. Infatti, la vendita della partecipazione ad un valore inferiore a quello della perizia non determina la decadenza del regime e la perdita dell’affrancamento.
In merito, l’art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall’applicazione della norma, prevede che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione nonammette il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR. Questa disposizione, in particolare, consente di compensare, nell’ambito delle categorie formate dalle partecipazioni qualificate e degli altri investimenti finanziari, le plusvalenze con le minusvalenze e di riportare a nuovo le minusvalenze eccedenti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto.
Con la norma in commento, dunque, nell’ipotesi in cui la partecipazione “rivalutata” dovesse essere successivamente ceduta, si è stabilito semplicemente che, dal raffronto tra il valore realizzato e quello di perizia, non possano emergere minusvalenze fiscalmente rilevanti(cfr. anche circ. Assonime 27 maggio 2002 n. 39, § 2.4).
Occorre effettuare opportuni calcoli di convenienza
Al riguardo, si osserva che il disposto del comma 6 dell’art. 5 della L. 448/2001 non ha previsto, come invece accade per la rideterminazione del costo dei terreni ex art. 7 della L. 448/2001, che il valore asseverato costituisce valore normale minimo ai fini delle imposte sui redditi, nonché delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Ed è con riferimento al fatto che l’art. 7 citato prevede un valore fiscale minimo che la circ. Agenzia delle Entrate 1 febbraio 2002 n. 15 (§ 3) ha affermato che il venditore che intenda discostarsi dal valore di perizia, per il calcolo della plusvalenza, deve assumere il costo storico e non quello rivalutato.
Sempre con riferimento al caso dei terreni, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la ris. n. 111/2010, per precisare che è possibile una seconda rideterminazione del costo fiscale anche quando la nuova perizia indichi un valore dell’area inferiore a quello precedentemente stimato.
Si ritiene, quindi, che la questione dell’utilizzo del valore di perizia quale “valore minimo” non riguardi la rivalutazione delle partecipazioni per le quali, ai fini del calcolo del capital gain, può tranquillamente accadere che vi sia un corrispettivo di vendita inferiore a quello indicato nell’ultima perizia di stima. Infatti, l’art. 5 della L. 448/2001 non dispone che per le partecipazioni il valore di perizia sia quello minimo, ma più opportunamente si limita a stabilire che la rivalutazione non può generare minusvalenze deducibili.
Riguardo alla possibilità di rideterminare il costo fiscale di una partecipazione secondo il disposto dell’art. 7 del DL 70/2011 in caso di diminuzione del valore della medesima, occorre quindi effettuare degli opportuni calcoli di convenienza.
Fonte: Eutekne

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