ANTIRICICLAGGIO: NUOVA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nuovi indirizzi per la comunicazione antiriciclaggio.
Le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni “liberi” e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni: 
► al Ministero dell’Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti; 
► all’Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale. Quest’ultimo adempimento, ampiamente argomentato, è stato introdotto dall'art. 12, comma 11, DL 6.12.2011 n. 201, da convertire entro il 4.2.2012. 
Come noto, i soggetti tenuti al predetto adempimento sono: 
► le società di gestione di strumenti finanziari ed attività con esercizio subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, intermediari finanziari ;
► altri soggetti esercenti attività finanziaria; 
► professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, consulenti del lavoro, degli avvocati , notai, altri soggetti esercenti attività in materia di contabilità e tributi, revisori legali e società di revisione; 
► soggetti che esercitano attività di recupero crediti, di custodia ed di trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco ecc.. 
Il decreto salva Italia ha portato ad Euro 1.000 euro il limite per le transazioni in contanti in unica soluzione, soglia da rispettarsi, anche, ai fini dell'emissione di assegni bancari liberi, e, pertanto, non si esclude che, nei prossimi mesi, possano crescere in modo esponenziale le situazioni che potrebbero dar luogo ad irregolarità. 
Il Dipartimento del Tesoro, - direzione V prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali -, ( Circ. prot- 96224 del 30/11/2011) ha reso noto che, a decorrere dal 1 dicembre 2011, tutti i predetti soggetti saranno tenuti a segnalare o a contestare le violazioni antiriciclaggio relative a contanti, assegni e libretti al portatore, alle irregolarità alle Ragionerie territoriali dello stato che sostituiscono le abrogate Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. La predetta circolare specifica che, alle organizzazioni periferiche del Mef (a cui è altresì delegato il compito di applicare le sanzioni amministrative), dovranno essere trasmesse, sempre a decorrere dal 1 dicembre, anche le violazioni (non oblazionabili, ovvero non sanzionabili in misura agevolata) superiori a 250 mila euro. 
In altri termini, la novità principale riguarda il fatto che, le comunicazioni agli Uffici territoriali del Mef (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 dlgs 231/07) dovranno avere ad oggetto tutte le infrazioni ex art. 49, anche cioè quelle relative ad irregolarità di importo superiore a 250 mila euro, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al Mef. 
Al dipartimento del Tesoro, Direzione V, permarranno, inoltre, le funzioni di indirizzo e consulenza sul tema, mentre il Dipartimento della Ragioneria generale dello stato Ispettorato generale di Finanza, coordinerà l'attività amministrativa a livello nazionale e sarà delegato a risolvere gli eventuali conflitti di competenza fra le sedi (in accordo col ministero del tesoro). 
Per completezza, si ricorda che le comunicazioni, di cui all'art. 51, del dlgs 231/07 (non assoggettate a riservatezza) possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata a/r da indirizzarsi alla competente Ragioneria territoriale e dovranno contenere le generalità del soggetto che ha commesso le infrazioni e le circostanze in cui il segnalante, nell'ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto della irregolarità, oltre ovviamente al nominativo dello stesso. 
La comunicazione non dovrà, infine, essere inviata nel caso in cui l'irregolarità fosse già ricompresa in operazione eventualmente segnalata quale sospetta ai sensi dell'art. 41 del dlgs 231/07 (art. 51, comma 3°). 
La tabella che segue riporta le Ragionerie territoriali dello Stato e i rispettivi ambiti territoriali a cui effettuare le predette comunicazioni.
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Autore: Redazione La Lente sul Fisco

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