ANTIRICICLAGGIO: CIRCOLARE MEF DEL 4/11/2011

Il MEF ha chiarito che le operazioni di importo superiore alla nuova soglia dei 2.500 euro non violano automaticamente l’art. 49 del DLgs. 231/2007.
Con la circolare diramata lo scorso 4 novembre, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene nuovamente in via interpretativa sulla disciplina antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007.
Oggetto del chiarimento, questa volta, è la recente modifica introdotta dal DL n. 138/2011 (convertito con modificazioni nella L. n. 148/2011), attraverso il quale è stata ridotta la soglia-limite per l’utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore di cui all’art. 49 del DLgs. 231/2007. Per effetto di tale riduzione, finalizzata all’adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l’importo di 2.500 euro (in luogo dei precedenti 5.000) è divenuto il nuovo spartiacque ai fini della tracciabilità delle operazioni di trasferimento di denaro tra soggetti diversi, poste in essere senza l’ausilio di intermediari finanziari.
Sul punto, la circolare MEF precisa, in primo luogo, che l’intento del DL 138/2011 è stato esclusivamente quello di ridurre la soglia-limite ai fini delle transazioni in contanti e non dimodificare l’assetto normativo vigente, che permane immutato. Tale premessa pare strumentale al successivo chiarimento recato dalla circolare: le operazioni di prelievo e/o di versamento di contanti richieste da un cliente non configurano automaticamente una violazione dell’art. 49 e, di conseguenza, non fanno insorgere necessariamente l’obbligo di comunicazione di cui al successivo art. 51 del DLgs. 231/2007.
La comunicazione, si legge nella circolare, è dovuta esclusivamente qualora, sulla scorta di “elementi concreti”, si ritenga violata la disposizione di cui all’art. 49. In tal caso, detti “elementi concreti” vanno correttamente indicati nella comunicazione stessa, al fine di consentire al MEF di valutare se sussistano o meno i presupposti per la conseguente contestazione.
Vale la pena di ricordare che la ratio del divieto di cui all’art. 49 è quella di evitare i trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi, a meno che non si tratti di banche, istituti di moneta elettronica o Poste Italiane, quando il valore dell’importo trasferito è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano “artificiosamente frazionati”. L’art. 51 impone a tutti i destinatari del DLgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, di darne comunicazione entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la contestazione ai sensi dell’art. 14 della L. 689/1981.
Il chiarimento ministeriale parrebbe, dunque, volto ad evitare il proliferare di comunicazioni inerenti ad operazioni di prelievo e di versamento di denaro contante che, ancorché di importo superiore alla soglia-limite, non siano compiute in violazione dell’art. 49: per tali operazioni, infatti, non scatta alcun obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero. Tale comunicazione è invece obbligatoria qualora vi siano concreti elementi che inducano a ritenere violata la norma sopra citata.
Fornite alcune precisazioni anche sui libretti di deposito al portatore
La circolare contiene alcune precisazioni anche in merito ai libretti di deposito al portatore il cui saldo, ove superiore alla soglia di 2.500 euro, avrebbe dovuto essere ricondotto al nuovo importo entro il 30 settembre 2011, dovendosi, in alternativa, dar luogo all’estinzione del libretto.
In merito, il MEF chiarisce che la segnalazione inerente alla mancata estinzione del libretto o mancata riduzione del saldo entro il predetto termine deve essere effettuata dall’intermediario non oltre trenta giorni dal momento in cui si ha notizia della violazione: tale momento è quello della presentazione del libretto presso la banca (o Poste Italiane). Dunque, nessun obbligo ulteriore in capo all’intermediario, che non è tenuto ad accertare in altro modo l’esistenza di libretti al portatore irregolari.
Ancora, il MEF precisa che è obbligatoria la segnalazione di tutti quei libretti al portatore consaldo pari o superiore a 5.000 euro che non siano stati regolarizzati entro il termine del 30 giugno 2011 e presentati per la regolarizzazione entro il 30 settembre 2011: la modifica all’art. 49, infatti, non equivale a una rimessione in termini per l’adempimento di tale obbligo.
Infine, non vanno segnalati al MEF i libretti di deposito al portatore oggetto di procedura di ammortamento, essendo impossibile in tal caso ridurre il saldo al di sotto della soglia-limite, stante l’indisponibilità del libretto per effetto della procedura.
Fonte: Eutekne

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