CONTRATTO DI LEASING: LE REGISTRAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA

Con il documento di studio approvato in data 23.11.2011 e titolato “profili contabili della cessione dei contratti di leasing finanziario” il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha illustrato la disciplina contabile applicabile per tali particolari tipologie di contratti che, come noto, garantiscono la possibilità a imprenditori e società di finanziarsi senza rinunciare alla disponibilità di alcuni beni, che quindi possono essere utilizzati – dietro il pagamento di un canone – per l’esercizio dell’attività economica. 
Con la presente trattazione analizziamo, in particolare, la disciplina contabile dei contratti di leasing finanziario nella nota integrativa. Secondo quanto precisato dal CNDCEC, per effetto del subentro in un contratto di finance lease, il nuovo locatario è chiamato a riportare in Nota Integrativa le informazioni atte a illustrare gli effetti che si sarebbero manifestati sul bilancio di esercizio in caso di applicazione del metodo finanziario. 
Nello specifico, ai sensi dell’art. 2427, p. 22, c.c occorre presentare un apposito prospetto indicante: 
► il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti; 
► l'onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio; 
► l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio. 
I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio precisa che il tasso di interesse effettivo (implicito) tiene conto degli oneri finanziari che gravano sulla locazione e, se di importo significativo, dei costi diretti iniziali. Gli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing sono pari alla differenza tra il valore corrente di mercato del bene alla data di stipulazione del contratto (più gli eventuali costi diretti iniziali) e l'ammontare complessivo dei pagamenti dovuti al locatore. 
Viene, inoltre, chiarito che il valore iniziale del bene corrisponde “al minore tra il teorico prezzo del bene per il suo acquisto in contanti e il valore attuale dei canoni di locazione comprensivo del valore attuale del prezzo di riscatto”. 
Nell’ipotesi di subentro in un contratto di leasing finanziario, le regole di valutazione dettate dal legislatore civilistico e dai principi contabili nazionali devono essere adattare al fini di tener conto delle caratteristiche peculiari dell’operazione. In particolare, il nuovo locatario determina il proprio tasso di interesse effettivo, ossia il tasso che rende la differenza tra il fair value del bene alla data del subentro nel leasing e il corrispettivo d’acquisto del contratto uguale alla somma dei valori attuali dei flussi in uscita previsti dal contratto. Successivamente, si calcola il valore attuale del debito scontando i pagamenti minimi al tasso effettivo in precedenza determinato. 
Nel caso in cui non sia possibile determinare il tasso effettivo, si deve fare riferimento al tasso che il “locatario dovrebbe pagare per un leasing similare o, se questo non è determinabile, il tasso che, all’inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito con una durata e con garanzie simili necessario per acquistare il bene” (tasso marginale, IAS 17.4). 
Coerentemente con la soluzione indicata, qualora il tasso di interesse effettivo per il nuovo locatario diverge da quello determinato all’inizio del leasing dal cedente, la corretta indicazione in Nota Integrativa del valore del debito all’epoca del bilancio e degli interessi di competenza dell’esercizio richiede la rimodulazione del piano di ammortamento del prestito. 
Fonte: lalentesul fisco.it

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