OMAGGI: DISCIPLINA PER I PROFESSIONISTI

Ferma restando la deducibilità nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, la nozione di spesa di rappresentanza valida ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale coincide con quella fornita dal DM 19.11.2008 in materia di reddito d’impresa.

Le spese di rappresentanza sono deducibili dal reddito professionale nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta (art. 54 co. 5 del TUIR). Si ricorda, senza entrare nel merito, che si deve, peraltro, a partire dal periodo di imposta 2009, effettuare il rapporto tra la disposizione in oggetto e quella che limita al 75% la deducibilità delle spese per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande.

La norma non fornisce la definizione di spesa di rappresentanza ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ma si limita a stabilire che rientrano tra le spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di:
►beni destinati ad essere ceduti gratuitamente (c.d. omaggi);
►oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, ancorché utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione.
Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34 (§ 1) è stato precisato che la disciplina delle spese di rappresentanza applicabile in sede di determinazione del reddito d’impresa (ex art. 108 co. 2 del TUIR e DM 19.11.2008) rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo professionale. Pertanto, fermi restando i limiti di deducibilità stabiliti dall’art. 54 co. 5 del TUIR, la definizione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19.11.2008. E’ evidente che l’ impostazione dell’Agenzia delle Entrate appare innovativa soprattutto perché, prima del citato chiarimento, la dottrina riteneva che la suddetta nozione NON potesse essere assunta ai fini della qualificazione di un determinato onere nell’ambito del reddito di lavoro autonomo (pur potendo costituire un valido supporto sia per il contribuente, sia per l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento).
Nonostante l’intervento della circolare n.34/E/2009, resta comunque, a tutt’oggi, da evidenziare che andrebbe ulteriormente precisato il rapporto tra quanto stabilito dall’art. 54 co. 5 del TUIR, secondo cui, come sopra riportato, costituiscono in ogni caso spese di rappresentanza i beni destinati ad essere ceduti gratuitamente e le disposizioni dell’art. 1 co. 1 del DM 19.11.2008, in base al quale, vengono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi a titolo gratuito, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. Stando, infatti, al tenore letterale della prima delle due norme richiamate, sembrerebbe doversi qualificare di rappresentanza qualunque spesa effettuata dall’esercente arti e professioni, finalizzata alla cessione di beni a titolo gratuito. Tuttavia, in forza di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sembra corretto poter affermare che, anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale, debba ulteriormente essere soddisfatto il requisito dell’inerenza, come definito dal DM 19.11.2008.
Per quanto sopra, si ritiene che, relativamente al reddito di lavoro autonomo gli omaggi, anche se di importo non superiore a 50 euro, debbano comunque sottostare al limite di deducibilità dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. L’applicazione delle disposizioni in materia di reddito d’impresa riguarda, infatti, unicamente la nozione di spesa di rappresentanza e non le regole di deducibilità. Sul punto, appare comunque opportuna una conferma ufficiale.
Ai fini IVA i professionisti sono differenziati dalle imprese, in quanto l'art. 2, n. 4 del D.P.R. 633/72 tratta di beni oggetto o meno dell’attività d’impresa.
Pertanto, viene ritenuto che le cessioni gratuite di beni non superiori a 25,82 € fatte dai professionisti siano da assoggettare all’imposta con i conseguenti obblighi di fatturazione.
Per evitare quanto sopra è opportuno che il professionista, applicando l’altra condizione prevista dal citato n. 4 dell'articolo 2 (acquisti effettuati con I.V.A. non detratta), consideri indetraibile l’I.V.A. pagata all’atto dell’acquisto dell’omaggio. La successiva cessione sarà quindi fuori campo I.V.A.
Infine, per quanto riguarda l’Irap, il decreto istitutivo dell’IRAP stabilisce che la base imponibile IRAP per gli esercenti arti e professioni è determinata sottraendo dall’ammontare dei compensi ricevuti l’ammontare dei costi di produzione, diversi da quelli per il personale, degli ammortamenti, dei compensi erogati a terzi, esclusi quelli per collaborazione coordinate e continuative. Come ormai ben noto, l’articolo 1, comma 50, lettera a) e b) della Finanziaria 2008, ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRAP delle società di capitali, enti commerciali, società di persone ed imprese individuali; tuttavia, non risultano modificate le modalità di calcolo della base imponibile degli esercenti arti e professioni. Tra i costi inerenti l’attività esercitata che possono essere sottratti dai compensi percepiti dal professionista per la determinazione della base imponibile IRAP rientrano le spese di rappresentanza. Tali spese devono essere considerate, al pari di quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi, per un importo non superiore all’1% dei compensi dichiarati.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

Commenti