PERDITE DI IMPRESA: NUOVE REGOLE

Nuove regole per il riporto delle perdite realizzate dal 2006 in poi.
La circolare 53/2011 dell’Agenzia conferma che tali perdite sono compensabili con il reddito del 2011 nel limite dell’80% di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate ha commentato, con la circolare n. 53 del 6 dicembre 2011, il nuovo regime delle perdite d’impresa ridisegnato dal DL 98/2011. La circolare recepisce, di fatto, gli orientamenti che si sono delineati successivamente alle modifiche normative, le quali sono limitate ai soggetti IRES (enti non commerciali esclusi).
In via preliminare, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per effetto della nuova formulazione dell’art. 84 del TUIR, nessuna perdita fiscale deve essere “abbandonata” per scadenza dei termini: il limite previsto dalla norma (80%) è fissato non sulla perdita, bensì sul reddito imponibile che essa va a compensare; conseguentemente, la quota di perdita che non ha potuto trovare compensazione con il reddito del periodo successivo può essere utilizzata a riduzione degli imponibili dei periodi ancora successivi, sempre nel limite dell’80% di ciascuno di essi.
Trova conferma, inoltre, il fatto che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, se riferite naturalmente a una nuova attività produttiva, non subiscono alcuna limitazione, né temporale né quantitativa (nel senso che la compensazione con i redditi successivamente prodotti è integrale).
Importanti conferme si rinvengono, inoltre, relativamente alle perdite realizzate nel corso del periodo di efficacia dei regimi opzionali della trasparenza fiscale e del consolidato: la circolare n. 53/2011 chiarisce, infatti, che le perdite realizzate in questo periodo sono compensabili con i redditi del socio, o delle altre società partecipanti al consolidato, senza la limitazione dell’80%, in quanto in questi casi non si rientra nell’ambito applicativo dell’art. 84 del TUIR, ma in un ordinario meccanismo di compensazione intersoggettiva tra redditi e perdite realizzati nel medesimo periodo d’imposta.
Scontano, invece, il limite dell’80% le perdite realizzate dalle società prima dell’opzione per la trasparenza o per il consolidato: come risulta dalle stesse norme che regolano le fattispecie, infatti, in questi casi la società che ha prodotto le perdite deve prima utilizzare le stesse a riduzione del proprio reddito imponibile “individuale” (nel limite dell’80% di quest’ultimo), e poi trasferire al socio o alla consolidante il risultato netto della compensazione; di fatto, in questi casi almeno il 20% del reddito prodotto viene attribuito al soggetto che materialmente assolve l’imposta.
Nuova normativa senza un regime transitorio
I chiarimenti maggiormente attesi riguardano, però, la decorrenza delle nuove disposizioni.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, le nuove regole in materia di riporto delle perdite esplicano efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011) e, quindi, dal periodo d’imposta 2011, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare.
In assenza di un regime transitorio, l’Agenzia ritiene che le nuove regole di riporto (assenza di vincoli temporali e limite quantitativo dell’80%) debbano essere applicate anche alle perdite realizzate nei periodi d’imposta anteriori al 2011.
Corollario di questa linea interpretativa è che, se la società ha perdite pregresse, ma un reddito imponibile nel 2011, almeno il 20% di questo reddito sarà assoggettato a imposizione.
Le perdite “ante DL 98/2011” a cui si applicherà il nuovo regime sono quelle dei periodi d’imposta 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010; anche a seguito dell’abolizione del limite quinquennale al riporto sono state, infatti, ritenute non più utilizzabili le perdite del 2005, in quanto l’ultimo periodo d’imposta utile per la compensazione era il 2010; il fatto che in sede di determinazione dell’imposta dovuta per il 2010 (rectius, che al 31 dicembre 2010) il DL 98/2011 non fosse ancora stato emanato impedisce, quindi, una “reviviscenza” delle perdite del 2005.
Vi saranno, invece, benefici per le società che hanno perdite formatesi nel 2006 che non possono essere utilizzate in compensazione del reddito imponibile del 2011, in quanto per esse non vi saranno più limitazioni di carattere temporale.

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