PLUSVALENZE PATRIMONIALI: TASSAZIONE

Il trattamento contabile e fiscale delle plusvalenze patrimoniali
Le plusvalenze patrimoniali, come noto, si riferiscono ai beni dell’impresa diversi da quelli che generano ricavi, secondo la definizione dell’art. 85 TUIR (beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, materie prime o sussidiarie e semilavorati acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, azioni o quote di partecipazioni ed altri strumenti finanziari) e sono costituite dalla differenza positiva fra il corrispettivo di vendita ed il costo non ammortizzato dei beni ceduti.
Le plusvalenze, ai sensi del successivo art. 86, concorrono alla formazione del reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso, oltre che nel caso in cui sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni stessi.
Qualora le plusvalenze siano relative a beni che sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, è possibile, a scelta del contribuente, farle concorrere alla formazione del reddito interamente nell’esercizio in cui sono state realizzate o, in alternativa, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (si ricorda che il riferimento temporale non è determinato in esercizi; quindi, occorre verificare se il bene ceduto sia stato posseduto per 1095 giorni consecutivi). Se, ad esempio, si opta per la dilazione in cinque periodi della tassazione, è necessario effettuare una variazione in diminuzione del reddito per i 4/5 della plusvalenza, che concorreranno alla formazione del reddito dei quattro esercizi successivi per una quota pari ad 1/5 in ogni periodo.
Da un punto di vista formale, in sede di dichiarazione dei redditi occorre rilevare una variazione in diminuzione per l’intero importo della plusvalenza (rigo RF34 del modello unico SC2011) e, corrispondentemente, una variazione in aumento per la quota imponibile nell’esercizio (rigo RF7). Nel medesimo rigo RF7 confluiscono anche le quote relative alle plusvalenze realizzate nei precedenti esercizi, per le quali si era optato per il rinvio, e che vengono riprese a tassazione nel corrente periodo d’imposta.
La scelta per l’eventuale rateizzazione, inoltre, deve essere espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avviene il realizzo e si concretizza, altresì, nella compilazione dei righi RF66 e RF67 (sempre con riferimento al modello unico SC2011). In particolare, occorre indicare nel rigo RF66 l’importo complessivo delle plusvalenze per le quali si intende optare per la rateizzazione e nel successivo rigo RF67 l’importo corrispondente alla quota costante prescelta.
Si evidenzia che, in ossequio al principio della competenza economica e come previsto dal Principio Contabile n. 25 relativo al trattamento contabile delle imposte sul reddito, la rateizzazione delle plusvalenze comporta la rilevazione di imposte differite in misura pari al 27,5% (per i soggetti IRES) calcolato sulle quote che saranno riprese a tassazione negli esercizi successivi, durante i quali sarà stornata la corrispondente parte di fondo imposte differite precedentemente accantonato.
Sempre da un punto di vista contabile, si ricorda che le plusvalenze possono avere natura ordinaria o straordinaria e, conseguentemente, essere iscritte nelle voci A.5 o E.20 del conto economico. Coerentemente con il Documento interpretativo n. 1 del Principio Contabile n. 12, si è in presenza di un’operazione ordinaria qualora l’alienazione derivi dalla fisiologica sostituzione di cespiti per il deperimento economico-tecnico subito nell’esercizio della normale attività dell’impresa. Viceversa, le plusvalenze sono straordinarie se derivano da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda (ristrutturazioni aziendali, conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni, operazioni di riconversione produttiva, di ristrutturazione o ridimensionamento produttivo).
Fonte: Fisco 7

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