PROFESSIONISTI E INCASSI CON ASSEGNI

Liberi Professionisti: per i compensi con bonifico conta la data di accredito, per gli assegni la data in cui si ricevono.
I professionisti seguono il “principio di cassa”, in base al quale i compensi sono dichiarati e i costi scaricati, alla data, rispettivamente, della loro percezione e sostenimento, indipendentemente, quindi, dal periodo di “maturazione” (principio di competenza).
Poiché accade spesso che determinati importi siano incassati o pagati a cavallo di fine anno, l'esatta collocazione temporale di proventi e spese assume rilevanza fondamentale.
Il Testo unico delle imposte non regola espressamente l'esatto momento in cui incassi e pagamenti (non in contanti) assumono rilevanza fiscale; alcuni chiarimenti in merito sono ora giunti con la Circolare 38/E del 23 giugno 2010.
Incassi mediante assegno
L’Agenzia precisa che i compensi incassati mediante assegno bancario o circolare si considerano percepiti nel momento in cui il professionista riceve lo stesso dal cliente
Quindi, qualora l'assegno sia stato consegnato, poniamo, al lavoratore autonomo il 30 dicembre 2010, questa data individua il momento di pagamento per il cliente (ai fini, ad esempio, dell'obbligo di versamento della ritenuta d'acconto) e il momento di incasso per il professionista; non ha nessuna rilevanza il fatto che quest'ultimo abbia materialmente effettuato il versamento sul proprio conto corrente, ad esempio, il 3 gennaio 2011. 
Incassi mediante bonifico
Per gli incassi tramite bonifico, invece, l’Agenzia precisa che la data rilevante è quella in cui il professionista riceve l'accredito della somma sul conto corrente, a partire dalla quale l'importo può essere effettivamente utilizzabile (cosiddetta «data disponibile»).
Non hanno alcuna rilevanza, pertanto, a livello reddituale, la data della valuta, quella in cui è stato emesso l'ordinativo di pagamento o quella in cui il professionista è venuto a conoscenza dell'accredito.
Fonte: Studio Stara

Stralcio della Circolare n. 38/E del 23/6/2010:

3.3 Principio di “cassa” e il pagamento tramite bonifici bancari 
Domanda: In applicazione del “principio di cassa”, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, si devono prendere in considerazione i compensi incassati e le spese pagate nel periodo d’imposta. 
Nel caso in cui un compenso venga regolato in prossimità della fine del mese di dicembre, mediante bonifico bancario, al fine di individuare l’anno in cui assume rilevanza fiscale, quale momento rileva? Quello in cui l’ordine di bonifico è stato impartito, oppure il momento in cui, in capo al professionista, tale somma sarà effettivamente a disposizione sul conto corrente, a prescindere dal momento di effettuazione del pagamento e di certificazione della ritenuta da parte del sostituto d’imposta, anche ai fini della compilazione del modello 770?
Risposta: L'applicazione del principio di cassa, secondo cui i compensi e i costi assumono rilevanza nel momento in cui sono, rispettivamente, percepiti e sostenuti rappresenta il criterio ordinario di determinazione del reddito di lavoro autonomo. 
Le criticità collegate a detto criterio risultano connesse, per quanto concerne l’imputazione temporale dei compensi, all'individuazione del momento in cui il corrispettivo si intende incassato da parte del professionista, in particolare quando vengono utilizzati alcuni mezzi di pagamento. 
Per quanto riguarda gli assegni bancari e circolari, ad esempio, gli stessi rappresentano titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi, o a sé stessi, una precisa somma di denaro. 
I compensi pagati mediante assegno devono considerarsi percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista , momento che si realizza con la consegna del titolo dal ricevente al committente. Non rileva, invece, ai fini della imputazione temporale del compenso al reddito del professionista, la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell’assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta
Nel caso di compensi pagati mediante bonifico bancario, si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. 
Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta “data disponibile”, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata. Non assume rilievo, pertanto, né la data della valuta, ovvero quella da cui decorrono gli interessi, nè il momento in cui il dante causa emette l’ordine di bonifico né quello in cui la banca informa il professionista dell’avvenuto accredito. Il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo/mese in cui in il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Per il committente che paga il compenso, infatti, ai fini della adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Il professionista, peraltro, scomputa la ritenuta subita nel periodo d’imposta in cui il compenso al quale il prelievo attiene concorre a formare il proprio reddito professionale. 
Circolare

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