PROFESSIONISTI: SPESE ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE

Le spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo assumono spesso particolare importanza nella determinazione del reddito. 
L’articolo 54 del TUIR prevede un duplice limite di deducibilità per le prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande nella determinazione del reddito di lavoro autonomo e pertanto è necessario prestare attenzione nella determinazione delle stesse e nella rispettiva indicazione all’interno del quadro RE (Rigo RE15). 
Si riassume la disciplina della rilevanza fiscale di tali spese e della relativa indicazione all’interno del modello Unico Persone Fisiche. 
I limiti della normativa fiscale per la deducibilità delle spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande 
L’articolo 54 del TUIR nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro autonomo prevede, al comma 5, che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. 
La normativa fiscale prevede quindi un duplice limite alla deducibilità delle spese in oggetto. 
In merito si precisa che occorre prima assoggettare l’importo delle spese al limite del 75% per poi controllare la capienza del 2% dei compensi percepiti. 
I compensi che devono essere considerati per effettuare la verifica del 2% sono quelli che risultano dalla differenza tra gli importi indicati nel rigo RE6 e quelli indicati nel rigo RE4 escludendo pertanto dal computo le plusvalenze patrimoniali. 
Le spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande interamente deducibili 
L’articolo 54 del TUIR prevede un particolare caso nel quale le spese in oggetto siano interamente deducibili. Si tratta delle spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in parcella. 
In merito a tale fattispecie l’Agenzia delle Entrate si è espressa più volte (si vedano circolari n. 28/2006 e n. 11/2007) stabilendo che il professionista può considerare tali spese interamente deducibili solo quando: 
- il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a se stesso ma con l’indicazione del professionista; 
- il professionista riceve la documentazione dal committente ed in sede di emissione della parcella include anche le spese sostenute da quest’ultimo. 
L’indicazione nel rigo RE15 delle spese alberghiere e somministrazione alimenti e bevande 
Il rigo RE15 del modello Unico Persone Fisiche è suddiviso in tre colonne. 
Nella colonna 1 deve essere indicato l’ammontare delle spese sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitati in parcella. Tali spese non sono soggette ad alcun limite di deducibilità. Nella seconda colonna deve essere indicato il 75% delle spese sostenute dal professionista senza effettuare la verifica della capienza del 2% di compensi percepiti. In tale colonna si riduce esclusivamente l’ammontare delle spese sostenute al 75%. 
Nella colonna 3 infine deve essere indicato l’importo risultante dalla somma di quanto indicato in colonna 1 e del minore importo tra quanto indicato in colonna 2 ed il 2% dei compensi percepiti. 
Tale importo rappresenta l’ammontare massimo deducibile per le spese relative a prestazioni alberghiere e di ristorazione. 
Fonte: Fisco e Tasse com

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