PRONTA LA BOZZA DELLA DICHIARAZIONE IRAP

Nel modello Irap nuova chance per l'integrativa
Il modello Irap 2012, reso noto in bozza ieri dall' agenzia delle entrate, imbarca le maggiorazioni di aliquote disposte dalla manovra estiva per alcuni settori. Per le nuove deduzioni introdotte dalla manovra di Natale, invece, occorrerà attendere il prossimo anno.
Le aliquote
Il calcolo dell'Irap per l'esercizio 2011 si effettuerà secondo regole sostanzialmente identiche a quelle dell'anno precedente. Le sole modifiche che impattano sulla quantificazione del tributo regionale riguardano le aliquote dell'imposta che hanno subito ritocchi al rialzo in seguito alla manovra di luglio (articolo 23 del Dl 98/2011). L'appendice al modello Irap 2012, disponibile da ieri sul sito internet delle Entrate, evidenzia le nuove percentuali distintamente per regione e dunque tenendo già conto delle ulteriori maggiorazioni o riduzioni previste in sede locale.
A livello generale, per effetto del nuovo comma 1-bis dell'articolo 16 del Dlgs 446/97, introdotto dal Dl 98/11, le aliquote ordinarie sono ora fissate (in luogo della percentuale base del 3,90%) nel 4,20% per le società che svolgono attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, nel 4,65% per le banche e per le società finanziarie e infine nel 5,90% per le imprese di assicurazione.
La base imponibile non sconta invece alcuna modifica: le nuove deduzioni previste dal Dl 201/2011 per il costo del lavoro femminile e per i giovani under 35 (6mila euro che si aggiungono alle deduzioni già in essere) si applicheranno solo dall'esercizio 2012 e interesseranno dunque i modelli dell'anno successivo.
Dichiarazione integrativa
Il frontespizio della dichiarazione Irap accoglie una nuova casella («Dichiarazione integrativa art. 2, comma 8-ter, Dpr 322/98») da barrare se il contribuente (in virtù di quanto stabilito dall'articolo 7 del Dl 70/2011) ripresenta il modello, entro 120 giorni dalla scadenza, al solo fine di modificare la scelta di rimborso del credito evidenziato nella denuncia originaria in quella di compensazione. La dichiarazione integrativa si presenta con le modalità dell'articolo 3 del Dpr 322/98.
Un'altra novità riguarda l'introduzione nel quadro IC di un nuovo campo nelle variazioni in diminuzione da usare per dedurre componenti negativi fiscalmente rilevanti ai fini Irap che sono stati imputati direttamente a patrimonio netto (oppure al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo), per i quali non è mai prevista l'iscrizione nel conto economico. La deducibilità di queste componenti è stata regolata dall'articolo 2, comma 2, del Dm 8 giugno 2011.
Sempre in tema di novità, va segnalata la sezione X del quadro IS dedicata a dare evidenza dell'eventuale affrancamento del maggior valore delle partecipazioni di controllo, iscritto in seguito a operazioni straordinarie o acquisizioni, che trova corrispondenza in marchi, avviamento e altre attività immateriali nel bilancio consolidato. La possibilità è stata introdotta dal Dl 98/2011 e disciplinata dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011. L'affrancamento poteva effettuarsi versando il 16% entro il 30 novembre scorso, limitatamente alle operazioni attuate entro il 31 dicembre 2010. L'opzione, in seguito alle modifiche apportate dalla manovra di Natale (di cui terrà conto la versione definitiva del modello), può estendersi ora alle operazioni del 2011; sono stati inoltre riaperti i termini per il versamento anche sul 2010. È infine segnalata, nella sezione relativa alla ripartizione regionale dell'imponibile, la nuova deduzione introdotta da Umbria e Piemonte per i contribuenti che incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Le novità
01 | ALIQUOTE
Il modello evidenzia le nuove aliquote maggiorate per banche (4,65%), assicurazioni (5,90%) e concessionarie diverse da quelle autostradali (4,20%). L'appendice riporta la complessa situazione delle maggiorazioni e riduzioni regionali
02 | DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
Il modello recepisce la novità del Dl 70/11 sulla possibilità di commutare la richiesta di rimborso in quella di compensazione entro 120 giorni
Fonte: il sole 24 ore
Rassegna stampa: Fisco oggi del 30/12/2011

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