PUBBLICATE IN G.U. LE TABELLE ACI

Reddito auto aziendali per il 2012. Pubblicate in G.U. le tabelle Aci.
Permettono di determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del “fringe benefit” per i veicoli concessi ai dipendenti e ai co.co.co. per l’utilizzo promiscuo.
Arrivano puntuali le tabelle elaborate dall’Automobil Club d’Italia che fissano i costi chilometrici di esercizio, per il 2012, di autovetture, motocicli e ciclomotori.
A renderle note un comunicato dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre.
I prospetti permettono di determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei mezzi di trasporto aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l’utilizzo promiscuo, quello, cioè, che consente di usufruire del veicolo sia per uso privato sia per esigenze di lavoro.
Cosa è un fringe benefit
Fringe benefit, che letteralmente significa “beneficio marginale”, rappresenta una forma di remunerazione aggiuntiva alla retribuzione principale, erogata dall’azienda e riportata in busta paga, per quantificare i beni e i servizi di cui il lavoratore può usufruire a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato.
Si tratta di compensi corrisposti in natura, e non in denaro, di cui occorre, esclusivamente ai fini fiscali, determinarne il valore per procedere poi alla tassazione.
Per determinare in modo forfetario quanto va riportato sul Cud del dipendente ci viene in aiuto il Testo unico delle imposte sui redditi che, al comma 3, definisce il valore normale dei beni e servizi che concorrono a formare il reddito del dipendente e fissa in 258,23 euro il limite entro il quale non vi è tassazione; l’importo che dovesse eccedere tale limite concorre interamente a formare il reddito.
Quando il mezzo di trasporto è un fringe benefit
In questo ambito rientra, tra gli altri, l’utilizzo di mezzi di trasporto dati in uso dal datore di lavoro ai dipendenti e collaboratori che, ovviamente, ne usufruiscono sia per lavoro che per uso privato.
Il successivo articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Entra in scena l’Automobil Club d’Italia
L’Aci deve predisporre i prospetti ogni anno entro il 30 novembre e inviarli all’Agenzia delle Entrate che entro il 31 dicembre provvede a renderli pubblici e utilizzabili per l’anno successivo.
Le tabelle sono suddivise in elenchi che riportano rispettivamente:
autoveicoli a benzina in produzione
autoveicoli ibridi ed elettrici
autoveicoli a gasolio in produzione
autoveicoli a Gpl metano in produzione
autoveicoli benzina fuori produzione
autoveicoli a gasolio fuori produzione
autoveicoli a Gpl metano fuori produzione
motoveicoli.Per ciascun mezzo di trasporto si può rintracciare nell’ultima colonna delle tabelle il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione dei redditi.
Sono riportati nei diversi elenchi la maggior parte dei veicoli circolanti sulle strade italiane, ma qualora il mezzo di trasporto utilizzato fosse recentissimo e non presente nelle tabelle stilate dall’Aci, la circolare ministeriale 326/1997 stabilisce che l’ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile.
Come si calcola il valore del fringe benefit automobilistico
Dal momento che il Tuir stabilisce il valore convenzionale da riportare nella dichiarazione dei redditi del lavoratore rapportato all’utilizzo promiscuo del mezzo per l’intero anno, cosa accade se il veicolo viene utilizzato per un periodo di tempo diverso?
L’importo da assoggettare a tassazione va considerato per il numero dei giorni nei quali l’automezzo risulta assegnato al dipendente, prescindendo dal suo utilizzo (lavorativo o personale).
Se il datore di lavoro stabilisce per il lavoratore o il collaboratore assegnatario del veicolo, in cambio della possibilità di utilizzarlo per uso personale, di trattenere delle somme direttamente o in busta paga, l’importo totale va sottratto dal reddito imponibile del fringe benefit, e quanto corrisposto o addebitato all’utilizzatore va computato al lordo dell’Iva.
Nel caso in cui il mezzo di trasporto venga utilizzato solo per uso personale, la determinazione forfetaria del fringe benefit non trova applicazione e si procederà utilizzando la regola generale, determinata applicando l’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.
Se, infine, vengono messi a disposizione del dipendente altri beni o servizi accessori all’uso del mezzo, come il box per il rimessaggio dell’auto, gli stessi vanno valutati separatamente per stabilire l’importo da assoggettare a tassazione.
Fonte: Fisco oggi

Commenti