REGIME DEI MINIMI E RETTIFICA IVA IN USCITA

Contribuenti minimi: rettifica della detrazione Iva in “uscita”
A seguito delle importanti modifiche apportate al regime dei contribuenti minimi, ad opera dell’art. 27 del D.L. 98/2011, a decorrere dal 2012 saranno certamente non molti gli attuali contribuenti minimi (quelli che possiedono i requisiti fino al 2011) che potranno fruire del “nuovo” regime previsto dalla citata disposizione. Per i soggetti che non entreranno nel regime dei minimi dal 2012, si pongono quindi una serie di questioni operative ed applicative, prima fra tutte le conseguenze ai fini Iva che derivano dal passaggio da un sistema in cui tale imposta non è applicata sulle operazioni attive, e non è detraibile in relazione agli acquisti, ad un sistema in cui invece le operazioni tornano ad essere rilevanti ai fini Iva. Sul punto, tra l’altro, è bene precisare che tale rilevanza prescinde dal fatto che il contribuente (ex minimo) fruisca nel 2012 del regime super semplificato previsto dal co. 3 dell’art. 27 del D.L. 98/2011, ovvero di quello semplificato previsto dall’art. 66 del TUIR. In ogni caso, infatti, ai fini Iva si applicano le regole ordinarie, salva la peculiarità che nel regime supersemplifcato l’imposta è liquidata annualmente, anziché con cadenza trimestrale. 
La conseguenza più rilevante ai fini Iva che deriva dall’uscita dal regime è senz’altro la rettifica della detrazione, di cui all’art. 19-bis2 del DPR 633/72, che deve essere effettuata in generale per tutti i beni ed i servizi acquisiti durante la permanenza nel regime dei minimi, per i quali l’imposta non è stata detratta. Per tali beni e servizi, infatti, l’imposta sarà applicata in futuro all’atto della loro vendita od impiego in operazioni imponibili. Più nel dettaglio, la rettifica in questione deve essere eseguita con riferimento: 
► all’intera imposta assolta (e non detratta) sugli acquisti di beni nel 2011, non ancora ceduti alla data del 31 dicembre 2011, e che costituiscono rimanenze iniziali nel 2012; 
► all’imposta assolta sull’acquisto di beni mobili ammortizzabili, limitatamente ai quinti mancati al compimento del quinquennio di sorveglianza (esempio: autocarro acquisito nel 2010, con Iva assolta e non detratta per 5.000, credito Iva per rettifica a detrazione pari a 5.000 x 3/5 = 3.000, corrispondente ai 3 anni mancanti al compimento del quinquennio); 
► all’imposta assolta sull’acquisto di beni immobili, limitatamente ai decimi mancanti al compimento del decennio; 
► all’intera imposta assolta sull’acquisto di servizi (tipicamente canoni di leasing anticipati), in misura pari alla quota di imposta di competenza del 2012 ed anni successivi (esempio: leasing stipulato in data 1.1.2010, maxicanone con Iva non detratta per 1.000, durata contratto 5 anni, credito Iva per rettifica detrazione pari a euro 3.000, corrispondente alla frazione d’imposta di competenza degli esercizi 2012 e successivi). 
Per una corretta gestione della rettifica della detrazione, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in relazione al regime dei minimi ex Legge n. 244/2007, hanno sempre richiesto che il contribuente predisponga un’apposita documentazione nella quale devono essere indicate per categorie omogenee le merci in giacenza, la quantità ed i valori dei beni strumentali, nonché i servizi non ancora utilizzati alla data di uscita dal regime dei minimi. Relativamente al momento in cui tale rettifica deve essere eseguita, l’art. 1, co. 101, della Legge n. 244/2007, stabilisce che la stessa deve effettuarsi nella dichiarazione annuale relativa all’anno a partire dal quale trova applicazione il regime ordinario (intendendosi per tale, come detto, sia quello supersemplificato, sia quello semplificato), in sede di versamento del saldo relativo a tale anno. Pertanto, tale recupero avviene il 16 marzo 2013 per i contribuenti che escono dal regime dei minimi a far data dal 1° gennaio 2012 e che transitano in quello semplificato, ovvero alla data di versamento dell’imposta annuale relativa al 2012 per coloro che fruiranno del regime supersemplificato. 
Si ricorda, infine, che il credito Iva derivante dalla rettifica della detrazione genera, ai fini reddituali, una sopravvenienza attiva tassata in quanto il contribuente minimo aveva dedotto quale costo anche l’importo dell’Iva non detratta.
Fonte: la lente sul fisco

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