REVISORI DEGLI ENTI LOCALI: NOMINA A SORTEGGIO DAL 2012

Dal CNDCEC, precisazioni sui requisiti formativi per i revisori degli enti locali
In attesa del DM con i criteri per l’inserimento nell’elenco previsto dal DL 138/2011, segnalate le materie per acquisire la qualificazione professionale.
Con l’Informativa n. 85 di ieri, 22 dicembre 2011, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali.
In previsione, infatti, delle modifiche normative sui requisiti di preparazione professionale specifica in materia, il Consiglio nazionale aveva dato comunicazione, mediante l’Informativa n. 53/2011, delle “Linee guida agli Ordini territoriali per la segnalazione agli enti pubblici locali degli iscritti che abbiano maturato specifici crediti formativi nella revisione economico-finanziaria”.
In pratica, in base a tali linee, a partire dalla fine del 2011 gli Ordini sono chiamati a predisporre un elenco speciale, da allegare all’Albo professionale, nel quale inserire i professionisti in possesso di 3 e di 6 crediti formativi nell’area, rispettivamente per il 2011 e a partire dal 2012. L’elenco va aggiornato ogni anno, contestualmente all’aggiornamento dell’Albo.
Al momento dell’emanazione delle Linee guida, ha precisato il CNDCEC nell’Informativa di ieri, era in corso di approvazione, da parte del Parlamento, una riforma del Codice delle autonomie locali che prevedeva per i revisori importanti modifiche sia sulle modalità di nomina, che rimanevano di competenza degli organi consiliari degli enti locali, sia sull’introduzione del possesso di specifici crediti formativi, ma il provvedimento non ha ancora ultimato il suo iter di approvazione.
Intanto, però, il DL n 138/2011 (conv. L. n. 148/2011) è intervenuto sulla questione della nomina: in base all’art. 16, comma 25, a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del DL, i revisori sono scelti mediante estrazione da un elenco, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al DLgs. n. 39/2010 e gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Il DL prevede, inoltre, che, con apposito decreto del Ministero dell’Interno, debbano essere stabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco, sulla base di alcuni principi, tra i quali il possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti pubblici territoriali.
Siccome tale DM non è ancora stato emanato e nel frattempo si presenta la necessità di nominare organi di revisione in scadenza – si legge nell’Informativa n. 85 – il Ministero dell’Interno ha chiarito che restano in vigore le vigenti norme del TUEL, relative alla proroga dell’incarico per 45 giorni (art. 235) e alle modalità di nomina (art. 234).
In relazione, invece, alla specifica qualificazione professionale, il CNDCEC ritiene utile che gli Ordini segnalino ai propri iscritti che le materie interessate sono indicate nell’elenco delle attività formative, allegato al regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio, sotto la categoria C.7, “Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche”. Nel dettaglio:
- C.7.5 Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni;
- C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- C.7.9 Dissesto e risanamento degli enti locali;
- C.7.10 La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali;
- C.7.11 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali;
- C.7.12 Le operazioni straordinarie nelle aziende dei servizi pubblici locali;
- C.7.13 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici.
Il Consiglio nazionale precisa che la classificazione non è da considerarsi definitiva. Non appena il DM sarà emanato, infatti, il CNDCEC provvederà a confermare l’idoneità della classificazione e a integrare eventualmente le materie.
Con riguardo, infine, alla formazione degli elenchi previsti dalle Linee guida, per il CNDCEC l’elenco degli iscritti che abbiano osservato gli obblighi formativi specifici nel secondo semestre 2011 può essere comunque trasmesso agli enti locali per le nomine che dovessero essere deliberate dai Consigli comunali e provinciali con la legislazione vigente e fino alla formazione del nuovo elenco previsto dall’art. 16, comma 25 del DL n. 138/2011 convertito.
Fonte: Eutekne

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