CERTIFICATO CARICHI FISCALI PENDENTI

Le richieste all'agenzia delle entrate tese a ottenere il certificato attestante la regolarità fiscale dichiarata dai partecipanti a gare d’appalto, avanzate dagli enti privati che svolgono attività di natura pubblicistica, sono esenti dal bollo. 
Lo ha chiarito la risoluzione 50/E del 22 aprile, specificando che le attestazioni di regolarità fiscale fornite dai propri uffici non sono dirette a “certificare” stati, qualità personali e fatti del soggetto interessato. La loro funzione è solo quella di confermare la corrispondenza tra le dichiarazioni del richiedente e le informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
La spiegazione risiede, naturalmente, nelle norme. In particolare, il D.p.r. 445/2000, all’articolo 43 sugli “accertamenti d’ufficio”, stabilisce che, per rendere più fluida l’acquisizione di notizie sul “privato” di soggetti che partecipano a gare d’appalto, tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti, le amministrazioni riceventi possono chiedere a quelle competenti (in questo caso l’Agenzia delle Entrate) di poter consultare senza oneri i loro archivi informatici.
Si tratta, quindi, di una procedura snella e a costo zero (niente bollo né tributi speciali), attraverso la quale le amministrazioni pubbliche si scambiano informazioni.
Detto questo, per l’Agenzia, il beneficio dell’esenzione può applicarsi senza ostacoli anche alle ipotesi in cui i destinatari delle dichiarazioni sostitutive chiedono all’Agenzia delle Entrate “conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi” e alla conseguente documentazione fornita. Ciò vale per i soggetti con personalità sia pubblica che privata.
Peraltro, va ricordato che, nello stesso decreto (articoli 45 e 46 del D.p.r. 445/2000), il legislatore ha statuito che sono libere dal bollo anche le dichiarazioni sostitutive dei cittadini, che danno l’input allo scambio di informazioni tra amministrazioni.
Normativa:

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