SPESE ALBERGHI E RISTORANTI

L’art. 83, commi da 28-bis a 28-quinquies, DL n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008, ha modificato il trattamento fiscale delle spese per alberghi e ristoranti.
Detrazione dell’Iva
E’ stata infatti prevista, a decorrere dal 01/09/2008, la detrazione dell’Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei casi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso dal committente (ad esempio, da un dipendente), è necessario che la fattura riporti anche l’intestazione del fruitore del servizio. E’ comunque ammessa la “semplice” indicazione dei dati dei dipendenti in fattura ovvero in un’apposita nota allegata alla stessa.
Nel caso in cui invece le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, il rinfresco per l’inaugurazione di un negozio), l’IVA rimane indetraibile.
Deducibilità dei costi
Dal 01/01/2009 è stata prevista la deducibilità nella misura del 75%, dei costi in esame, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
Tale limitazione della deducibilità trova applicazione anche quando le spese costituiscono spese di rappresentanza.
Tuttavia per i lavoratori autonomi rimane ferma la necessità di rispettare contestualmente il limite del 2% ovvero dell’1% (se spese di rappresentanza) dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e la necessità di rispettare contestualmente la deducibilità nella misura ridotta del 50% per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili. In altre parole, in tali casi, le spese di albergo e/o ristorante sono deducibili in misura pari al 50% del 75%.
Rinuncia alla detrazione dell’Iva
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 2009 ha precisato che la detrazione dell’IVA a credito relativa alle spese in esame è subordinata al possesso della fattura. Qualora non sia richiesta l’emissione della fattura e le stesse siano documentate da altro documento, la relativa IVA, oltre a non poter essere detratta, non può neppure essere considerata deducibile dal reddito.
Spese sostenute da amministratori di società
La parziale deducibilità dei costi in esame non trova applicazione per quelle sostenute nelle trasferte fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata continuativa, nei limiti previsti dall’art. 95, comma 3, TUIR.
Rimborsi spese trasferte soci di società di persone
Sono deducibili nel limite del 75%.
Spese sostenute nell’ambito di trasferte dei dipendenti nel comune
“le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell’ambito del territorio  comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loro ammontare.”
Ticket restaurant (”sostitutivi” del servizio di mensa)
Non è applicabile la limitazione della deducibilità al 75%.
Spese per il servizio mensa
Alle spese sostenute dal datore di lavoro per la gestione diretta del servizio di mensa non si applica la limitazione della deducibilità prevista dall’art. 109, comma 5, TUIR.
Fonte: www.lucapacini.it
Vedi anche:
informatore pirola 2008

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