SPESOMETRO: SI AVVICINA LA SCADENZA, ALCUNI CHIARIMENTI

DOMANDE E RISPOSTE
D. Un dettagliante ha acquistato nel corso dell’anno 2010 dal proprio fornitore materiale per un totale oltre la soglia stabilita, acquisti effettuati in più occasioni nel corso dell’anno, senza che nessuna delle fatture ricevute abbia superato il limite di Euro 25.000. Questi acquisti devono essere comunicati ?.
R. Il contribuente deve esaminare attentamente la natura del contratto in essere e definire se si tratta di un contratto di fornitura (contratto di durata in cui una parte ha l’obbligo a favore dell’altra di fornire dei beni in maniera periodica o continuativa), oppure è di fronte a singoli contratti di compravendita autonomi l’uno dall’altro. Se il contratto è configurabile quale contratto di fornitura scatta l’obbligo di comunicazione e la soglia va verificata complessivamente tenendo conto della pluralità delle consegne effettuate nel periodo d’imposta (in pratica l’ammontare complessivo di tutte le operazioni). Se si tratta di singoli contratti di compravendita la soglia va verificata in relazione al singolo bene acquistato (in pratica va verificata la presenza di beni di valore oltre soglia su ogni fattura).
D. Un artigiano acquista mensilmente dallo stesso fornitore i materiali utilizzati per la propria attività. I singoli acquisti sono inferiori alla soglia, il totale annuo è invece superiore al limite stabilito. Non esiste alcun contratto scritto. Ai fini della comunicazione spesometro tale contratto è riconducibile al contratto di fornitura oppure ogni acquisto deve essere preso a sé stante?
R Sebbene il contratto di fornitura non necessiti della forma scritta (è sufficiente la forma verbale), in questo caso, in base agli elementi forniti, è possibile ritenere che gli acquisti siano autonomi l’uno dall’altro.
Trattandosi di singoli acquisti sotto la soglia stabilita la comunicazione non va presentata. È il caso di sottolineare che sarà a cura dell’amministrazione finanziaria dimostrare che le singole forniture di merci rientrano in un unico contratto di fornitura e che quel contratto è stato artificiosamente frazionato per sfuggire all’obbligo.
D. Quando un’impresa deve considerare contratto periodico di fornitura gli acquisti merci dallo stesso fornitore, in assenza di formale contratto di fornitura o accordi commerciali sottoscritti? Ad esempio, la fornitura di generi alimentari effettuata con il sistema della tentata vendita dai “padroncini” i quali passano ogni giorno presso il negozio e chiedono al cliente se gli serve la merce.
R. Non è sempre agevole ricondurre un contratto tra quelli di somministrazione (o fornitura) o di compravendita. La difficoltà nell’individuazione della tipologia di contratto sta nel fatto che le modalità operative possono somigliarsi ma da un punto di vista giuridico si tratta di contratti completamente diversi l’uno dall’altro. In particolare:
Se il grossista rifornisce i suoi dettaglianti a seconda delle necessità possiamo considerare quelle forniture come tanti contratti di compravendita;
se invece, tra il grossista e il dettagliante vi è un contratto “a monte” (scritto o verbale), possiamo ricondurre le singole forniture ad un unico contratto di somministrazione.
Altra differenza su cui puntare l’attenzione è il momento dell’esecuzione contrattuale:
il contratto di compravendita soddisfa un bisogno immediato el’esecuzione è istantanea (la consegna a più riprese può rappresentare una modalità di quell’esecuzione);
mentre il contratto di somministrazione soddisfa un bisogno duraturo el’esecuzione è periodica e continuativa.
Il professionista dovrà analizzare la fattispecie e verificare se vi sono tutti gli elementi che portano ad un contratto di somministrazione (è anche il caso di consigliare di gestire con maggiore precisione giuridica i rapporti contrattuali).
Rispetto al quesito, a parere di chi scrive, il caso considerato può essere annoverato tra quelli di compravendita.
D. Un commerciante a fine anno riceve una nota di variazione che contiene un premio per gli acquisti effettuati durante l’anno. Come deve essere considerata la fattispecie in relazione allo spesometro?
R. Tra i numerosi problemi che le aziende si trovano a dover fronteggiare vi è anche quello della gestione delle note di variazione in diminuzione, emesse alla fine dell’anno a fronte del riconoscimento di premi o sconti per raggiungimento del budget di vendita.
Dai chiarimenti forniti dall’Agenzia si ricava che, per la determinazione della soglia per l’inclusione dell’operazione nella comunicazione, si procede a considerare l’importo dell’operazione, quale risulta dalla fattura originaria, e di quello indicato nella nota di variazione (in aumento o in diminuzione), emessa successivamente a rettifica dell’operazione stessa (resi merce per contestazioni, sconti applicati su specifiche forniture ecc.).
Per quanto riguarda, invece, le note di variazione non collegabili a specifiche operazioni (riconoscimento di premi o sconti ai clienti a seguito del raggiungimento di un plafond di acquisti spesso già previsti contrattualmente all’inizio dell’anno) bensì legate genericamente al raggiungimento di un determinato plafond di vendita, si pone il problema della rilevanza e del collegamento con una determinata operazione.
A parere di chi scrive tali note di variazione non devono influenzare l’obbligo di comunicazione delle operazioni originarie (le quali, se sopra soglia, devono essere indicate), in quanto tali ultime operazioni non sono state oggetto direttifica specifica da parte della nota di variazione stessa.
Tale conclusione è in linea col pensiero ministeriale, in relazione alle modalità di compilazione della comunicazione, in cui l’indicazione riguarda le singole operazioni al netto delle specifiche note di variazione.
Fonte: Fisco 7
Vedi anche: circolare agenzia delle entrate 11/10/2011

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