ACCERTAMENTI ANCORA APERTI PER CHI HA CONDONATO L'IVA 2000

Stefano Stara rassegna stampa
Secondo la circolare 1 dell’Agenzia, l’illegittimità del condono IVA rispande accertamento e termini raddoppiati.
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso ieri la circolare n. 1 del 2012, che riguarda i termini di accertamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi, relativamente all’IVA, dei condoni del 2002. In sostanza, il tema concerne sia la sentenza 247/2011 della Corte Costituzionale, sia il recente intervento del DL 138/2011 (art. 2, comma 5-ter), argomento già esaminato in precedenti articoli, e risolto in senso opposto a quello sostenuto dall’Ufficio (si veda “Condono IVA per il 2002 accertabile entro fine 2012" del 10 settembre 2011).
Andando, però, per ordine, è opportuno riepilogare cosa è successo negli ultimi dieci anni.
Nel 2002, la L. 289/2002 ha istituito varie forme di condono, che consentivano di sanare la posizione fiscale dei contribuenti, si andava dal famoso “condono tombale” alla definizione degli accertamenti, sino alla sanatoria dei processi.
Uno degli effetti di alcune sanatorie era l’inibizione del potere di accertamento, e la copertura per i reati fiscali.
Il DL 223/2006 ha modificato l’art. 57 del DPR 633/72, sancendo che, in presenza di violazioni penali, i termini per accertare l’IVA sono raddoppiati e che la nuova norma si applica ai termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, quindi al 31 dicembre del 2006 (così, se ci sono reati, il 2001, decaduto a fine 2006, poteva essere accertato sino alla fine del 2010).
Nel 2006, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 17 luglio 2008, ha affermato che il condono IVA è incompatibile con il diritto comunitario. 
Conseguenza? 
I periodi d’imposta condonati possono essere accertati senza problemi, quindi anche se c’è condono tombale il Fisco può effettuare la rettifica. Allora, senza violazioni penali, l’anno 2002 poteva essere accertato sino alla fine del 2007, con violazioni penali sino alla fine del 2011. Successivamente, è sopravvenuta la sentenza 247/2011 della Consulta, che, in riferimento al raddoppio, ha sancito che il termine raddoppiato si applica anche se la violazione penale è stata constatata a periodi d’imposta decaduti. Quindi, ad esempio per il 2002, se la violazione fosse stata scoperta nel 2010, il termine per l’accertamento era al 31 dicembre 2011, non al 31 dicembre 2007.
Il Fisco ha però “chiesto” al Legislatore ancora un po’ di tempo per accertare i contribuenti che, sulla base di un provvedimento (il condono) creato dallo stesso Legislatore, avevano sanato le annualità 2000, 2001 e 2002. Per questo motivo, il DL 138/2011 ha sancito che, con esclusivo riferimento all’IVA e per i contribuenti che hanno condonato, i termini pendenti al 31 dicembre 2011 sono prorogati di un anno. 
Risultato? 
Come chiaramente detto dall’Agenzia delle Entrate, è possibile accertare:
- entro il 31 dicembre 2012, il 2000 se c’è un’omessa dichiarazione e sono presenti gli estremi di un reato (il 2000, con omessa dichiarazione, è decaduto il 31 dicembre 2006, con reati si va al 2011, con il decreto 138 al 2012);
- entro il 31 dicembre 2013, le omesse dichiarazioni sul 2001;
- entro il 31 dicembre 2012, le dichiarazioni del 2002 (il 2002 decadeva il 31 dicembre 2007, con reati si arriva al 2011, con il decreto 138 al 2012.
Ma non è tutto, perché viene sostenuto (e ciò può essere compatibile con il DL 138/2011), che il discorso non vale solo per il tombale, ma anche per le altre definizioni, ivi inclusa quella sugli accertamenti di cui all’art. 15 della L. 289/2002.
In che maniera bypassare il fatto che l’accertamento sarebbe, tecnicamente, definito? 
Basta emetterne uno ulteriore, tanto il potere accertativo, come si dirà, ha avuto una sorta di “riespansione”. La Corte Costituzionale, conscia di ciò che il Legislatore/Fisco poteva fare, ha puntualmente, nella sentenza 247/2011, posto un freno all’arbitrio dell’Amministrazione finanziaria, sancendo che, “in nessun caso“, la proroga da reato si può sommare con altre disposizioni di proroga, presenti e future, in modo da non rendere eccessivamente pesante il raddoppio, il che striderebbe ovviamente con la Costituzione.
Lettura (non totale) della sentenza 247/2011 della Consulta
Qui interviene la circolare, che, “dimentica” di tale passo della sentenza (ricordiamo che il passo è nel punto 5.2.2), cita la sola affermazione contenuta nel punto 2.1.2, ove i giudici, correttamente, affermano che, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, vi è “lariespansione del potere accertativo dell’amministrazione finanziaria e, per quanto qui interessa, l’applicabilità della denunciata normativa concernente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie di rilevanza penale ai sensi del d.lgs. n. 74/2000”. È lapalissiano: se il condono IVA non è compatibile e va disapplicato, anche l’inibizione dall’accertamento viene meno, quindi il 2002 può essere accertato sino al 31 dicembre del 2007, e se ci sono reati sino alla fine del 2011.
Solo dopo, nella parte conclusiva, la Corte Costituzionale inibisce a chiare lettere il cumulo di diverse proroghe (per esempio con la proroga biennale per chi non aveva aderito ai condoni), parte “non vista” dalla circolare.
Occorre bene evidenziare, come fatto nella circolare, che gli estremi di un reato fiscale non sempre sussistono se le evasioni hanno un elevato importo, posto che non tutti i reati prevedono la soglia di punibilità (si pensi all’emissione di fatture false).
I contribuenti, pertanto, devono aspettarsi, nei prossimi anni, vari accertamenti ultratardivi, basati su tale assunto, e, a nostro avviso, senza ulteriori pronunce della Consulta il ricorso sarà la strada obbligata.
Fonte: Eutekne
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Controlli sanatorie Iva 2002. Le istruzioni dell’Agenzia.
Nella circolare emanata oggi, le indicazioni dell’Amministrazione agli uffici sulla linea di condotta da tenere in relazione alle verifiche nei confronti di chi ha aderito al condono.
Le annualità coperte dalle sanatorie previste dalla legge 289/2002, per le quali non sono ancora decaduti i termini per l’accertamento, “raddoppiati” dall’esistenza di violazioni penali, saranno controllate qualora gli uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. E’ questa la direttiva contenuta nella circolare n.1/E del 13 gennaio, che prende spunto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247, depositata il 25 luglio 2011, secondo la quale il raddoppio dei termini per l’accertamento opera “automaticamente” in presenza della speciale condizione obiettiva rappresentata dall’obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000, risultando “del tutto irrilevante che detto obbligo…possa insorgere anche dopo il decorso del termine "breve" o possa non essere adempiuto entro tale termine.”
Una pronuncia con cui i giudici hanno anche affermato che dalle decisioni della Corte di giustizia europea del 2008 discende una riespansione del potere accertativo dell’Amministrazione, con la conseguente applicabilità proprio della normativa che prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di violazioni tributarie di rilevanza penale .
Seguendo tale indirizzo - di reviviscenza del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il “condono tombale” in materia di Iva - la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8 , 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.
Il tutto, tenendo presente che i dati relativi ai condoni non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l’obbligo di denuncia e la correlata “riespansione” del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.
Fonte: Fisco oggi.it
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Tempo di accertamenti: l'agenzia delle Entrate inaugura l'anno nuovo con la circolare n. 1/E di ieri, in tema di controlli per i contribuenti che hanno aderito al condono Iva del 2002, poi dichiarato illegittimo dalla Corte di Lussemburgo.
Il problema è stato dibattuto per molto tempo dagli operatori, nel frattempo letteralmente "travolti" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011, che, legittimando il raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di procedimento penale, avrebbe rischiato di rimettere "automaticamente" in gioco annualità oramai chiuse con il condono, in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal decreto legislativo 74/2000. Come sarebbe possibile che un condono voluto dal legislatore venga prima dichiarato illegittimo e possa poi produrre una sorta di "autodenuncia" per il contribuente?
L'agenzia delle Entrate ha cercato di venire incontro alle esigenze di tutela dei contribuenti, precisando che i dati relativi alla sanatoria Iva non possono in nessuno caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l'obbligo di denuncia e la riespansione del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni.
La proroga prodotta dal "raddoppio" dei termini si riferirebbe, peraltro, esclusivamente ai periodi d'imposta per il quale il contribuente si sia avvalso, ai fini Iva, delle sanatorie previste dalla legge 289/2002, vale a dire le annualità 2000 e 2001 (in caso di omessa dichiarazione) e 2002, per le quali l'approssimarsi della scadenza del termine per l'accertamento avrebbe potuto costituire un ostacolo all'effettuazione di adeguate attività di controllo. A questo fine, l'agenzia delle Entrate precisa che, sebbene la sentenza della Corte costituzionale si riferisca esclusivamente all'articolo 9 della legge 289/2002, il cosiddetto condono tombale, gli stessi principi dovrebbero valere anche per le sanatorie disciplinate agli articoli 7 (concordato), 8 (integrativa semplice) e 15 (chiusura liti potenziali). Rimarrebbe esclusa la sanatoria disciplinata all'articolo 16 (chiusura delle liti fiscali pendenti).
Sul piano operativo gli uffici delle Entrate sono chiamati, sia in presenza sia in assenza di un'attività istruttoria pregressa, a valutare tempestivamente ogni elemento o atto utile che, se penalmente rilevante, consenta l'accertamento delle annualità condonabili.
Sotto questo profilo si poneva il problema di comprendere se per la sussistenza delle violazioni penalmente rilevanti gli uffici potessero far riferimento agli elementi dichiarati dal contribuente per fruire delle sanatorie. La risposta dell'agenzia delle Entrate è sostanzialmente negativa, anche se le motivazioni sono diverse a seconda della sanatoria considerata. 
Fonte: il sole 24 ore
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L'agenzia delle Entrate inizia la campagna dei controlli sulle dichiarazioni Iva, per gli anni di imposta pregressi, ancorché coperti dal condono "tombale", con effetto retroattivo sino all'anno 2000.La circolare n. 1, resa pubblica ieri, affronta il tema spinosissimo della valenza del condono di cui hanno usufruito i contribuenti, secondo la legge 289/2002, coniugandone gli effetti con il prolungamento dei termini in caso di situazioni penalmente rilevanti, la cui legittimità costituzionale è stata sancita dalla Consulta con la sentenza n. 247 del 25 luglio 2011.
Le istruzioni agli uffici di procedere alla revisione delle posizioni a partire dall'anno 2000, nei casi di omessa dichiarazione, e 2001, in caso di dichiarazione validamente presentata, sono frutto della concomitanza di tre distinti interventi. In primo luogo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-132/06 che ha dichiarato l'incompatibilità con le norme del Trattato del condono "tombale" Iva. La posizione dei giudici comunitari è stata, poi, recepita ed estesa dalla Cassazione (da ultimo con la sentenza 19681/2011) a ogni altra ipotesi di "arbitraggio" della posizione fiscale derivata dal ricorso alle norme della legge 289/2002, depotenziandone ulteriormente la relativa efficacia.
L'altro elemento riguarda il raddoppio dei termini di accertamento, disposto, riguardo all'Iva, dall'articolo 57, terzo comma, del Dpr 633/1972, modificato dal Dl 223/2006, in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia penale per i reati del decreto legislativo 74/2000. La Consulta, interrogata sul range applicativo di tale disposizione e, in particolare, se il raddoppio fosse applicabile anche dopo quattro anni senza che prima del suo decorso fosse stata formalizzata la notizia di reato, con la sentenza 247/2011 ha affermato che il termine lungo è applicabile anche se l'evento penalmente rilevante si manifesti successivamente alla decadenza dell'azione accertatrice nel termine "breve".
Il terzo intervento è dato dall'articolo 2, comma 5-ter, del Dl 138/2011, che ha disposto la proroga di un anno dei termini per l'accertamento ai fini Iva, specificamente nei confronti di chi ha aderito al condono del 2002.
Il risultato, almeno nelle intenzioni dell'Agenzia, è dunque di stimolare gli uffici periferici al controllo (con effetto retroattivo) di tutte le posizioni condonate, anche in caso di definizione delle controversie in base all'articolo 15 della legge 289/2002, che, invece, sembrano, almeno in prospettiva, compatibili con le norme comunitarie.
Fonte: il sole 24 ore 

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