AMMISSIBILITÀ PAGAMENTI FRAZIONATI

Operazioni di valore complessivo superiore al limite della soglia: sono ammissibili regolamenti frazionati?
​Per una corretta interpretazione delle disposizione di legge pro tempore vigente, volte a limitare l'uso del contante, quale dovrebbe essere il parametro di riferimento per la determinazione della soglia in caso di regolamenti frazionati? Il valore complessivo dell’operazione sottostante oppure il valore economico dei singoli regolamenti? Esemplificando, a fronte di un’ operazione il cui valore complessivo fosse di euro 10.000, sarebbero legittimi eventuali pagamenti rateali per contanti per importi unitari inferiori alla soglia ove le parti avessero convenuto in tal senso? (5 rate mensili da euro 2000 cadauna).
L’Esperto risponde ….
L'entità dell'operazione, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007, deve essere intesa come valore complessivamente da trasferire in unica soluzione, anche cumulando diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore (per esempio contanti, titoli di stato o altri titoli al portatore), mentre nessun cumulo andrebbe a realizzarsi nel momento in cui il frazionamento è connaturato all'operazione stessa, oppure è conseguenza di un preventivo accordo fra le parti. 
Ne consegue che, in relazione ai precedente limiti, diversamente da quanto ritenuto da alcuni commentatori, per esempio, il pagamento di un'autovettura in contanti per 18 mila euro con quattro versamenti in contanti di 4 mila euro cadauno e uno di 2 mila euro doveva essere considerato assolutamente legittimo, così come si riteneva sindacabile il pagamento di un affitto annuale di 12 mila euro con rate mensili in contanti di 1.000 euro cadauna. 
Diverso era, invece, l'ipotesi di una debito scaduto di euro 20.000 che il debitore, di propria iniziativa, decideva di corrispondere in contanti e a rate di euro 4.000 ciascuna con cadenza settimanale, in quanto non sussisteva il preventivo accordo tra le parti.
Alla stessa stregua ammissibile risultava il finanziamento dei soci alla società eseguito in contanti in più tranches sottosoglia. 
Tali situazioni, infatti, derivavano sempre da un preventivo accordo fra le parti e, quindi, venivano ritenute, conseguentemente, lecite. 
Di contro, non ammissibile era il frazionamento di un unico dividendo ultrasoglia pagato dalla società a un socio, anche qualora tali pagamenti risultassero effettuati a distanza superiore dei sette giorni (art. 1, lettera m, del D.Lgs. 231/2007). 
Ciò, presumibilmente, perché tale frazionamento non deriva dal preventivo accordo fra soci e società, ma da una decisione unilaterale di quest'ultima. 
Da evidenziare, infine, che le anomalie riguardanti gli assegni dovranno essere oggetto di comunicazione anche da parte dei professionisti, non valendo in tal senso il presunto esimente di cui all'art. 51, comma 2, che poteva indurre a ritenere tale obbligo limitato alla banca (o a Poste italiane spa) che accetta detti assegni in versamento o che ne effettua l'estinzione. 
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire alcune puntualizzazioni procedurali in tema di sanzioni amministrative per violazioni della normativa antiriciclaggio, la Corte di Cassazione già con la sentenza 10 aprile 2007, n. 8698 aveva sancito che il divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore per importi superiori alla soglia limite si applicasse anche quando il trasferimento fosse realizzato mediante il compimento di più operazioni, ciascuna di valore inferiore al massimo consentito. 
Con la sentenza 22 giugno 2010 n. 15103, II sez., civ., la Suprema Corte è tornata sulla stessa situazione ribadendo che il divieto in oggetto "Fa riferimento al valore dell'intera operazione economica alla quale il trasferimento è funzionale e si applica anche quando si sia realizzato mediante il compimento di varie operazioni, ciascuna di valore inferiore o pari al massimo consentito". 
Attenzione, rispetto alle disposizioni prese in considerazione nella sentenza 22 giugno 2010 dalla Cassazione Civile (art. 1 della L. 197/1991), le norme sui trasferimenti in contanti contenute nella c.d. legge antiriciclaggio sono state modificate nel tempo in due circostanze (senza considerare le disposizioni in merito alle variazioni di soglia). 
La prima modifica, introdotta dal 29 dicembre 2007 dal D.Lgs. 231/2007, appariva, nell'ottica in commento, addirittura "peggiorativa" rispetto a quella presa in considerazione dalla Cassazione.
Il decreto prevedeva, infatti, all'art. 49, che i trasferimenti "cash" fossero vietati fra soggetti privati "...quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro". 
Tale disposizione, si legge nella relazione ministeriale al successivo decreto 151/09 di modifica, aveva generato molti dubbi fra gli interpreti "stante il riferimento dell'avverbio "complessivamente" al valore dell'operazione, anche frazionata, e non al valore trasferito. In particolare la lettura del comma ha indotto ad equivoci soprattutto riguardo al valore dell'operazione "frazionata" con evidenti ripercussioni sull'operatività quotidiana della gran parte degli operatori economici nell'ipotesi in cui, nell'ambito della stessa operazione, siano stabiliti dalle parti più pagamenti rateali ciascuno inferiore al limite di legge". 
Tale situazione ha reso opportuno riformulare il comma in oggetto al fine di eliminare qualsiasi equivoco interpretativo.
A norma del comma 1, dell' art.49 del D.Lgs. 231/2007 "è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati. 
In relazione alla modifica del testo, risulta che:
il trasferimento in contanti non fa più riferimento né al "valore da trasferire complessivamente" di cui all'originario testo del d.lgs. 197/91, né al "valore dell'operazione, anche frazionata" di cui al testo del D.Lgs. 231/2007, bensì al concetto del "valore oggetto di trasferimento", al quale si aggiunge la puntuale precisazione del comportamento da tenere in caso di pagamento frazionato (di cui al punto che segue);
il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che risultino "artificiosamente frazionati". Tale disposizione, argomentando "a contrariis", appare determinante per ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo fra le parti, appaiano oggi del tutto ammissibili.
Del resto, interpretando diversamente, la specifica della legge non avrebbe ragione di esistere.
In definitiva, sulla base delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 151/2009, e nonostante le citate posizioni giurisprudenziali (che peraltro prendono in considerazione pagamenti molto ravvicinati che anche oggi potrebbero rappresentare modalità di pagamento artificiose e quindi irregolari), appare, come detto, sussistente la legittimità di trasferire in più soluzioni, tra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori al limite massimo di soglia, a condizione che il frazionamento in "rate" inferiori alla soglia sia previsto da prassi commerciali ovvero conseguenza della libertà contrattuale (in senso conforme, peraltro la nota esplicativa del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'11 novembre 2009). 
Illecito appare, invece, realizzare pagamenti in contanti artificiosamente frazionati per dissimulare il trasferimento di somme ingenti in contanti, che potrebbero ben derivare, ad esempio da cosiddetti "reati presupposto".
Per completezza e aggiornamento, si deve tenere presente che è stato dimezzato il limite per pagare in contanti. Infatti, la manovra di Ferragosto (art. 2, comma 4, D.L. 138/2011) ha abbassato a 2.500 EUR la soglia a partire dalla quale è vietato l'utilizzo delle banconote nelle transazioni che avvengono in assenza degli intermediari finanziari. 
La modifica interessa la normativa antiriciclaggio, ma ha un impatto evidente anche nella lotta all'evasione fiscale.
Infatti, dal 13 agosto 2011 è possibile utilizzare il contante solo per importi inferiori a 2.500 EUR. 
La manovra di Ferragosto (art. 2, comma 4, D.L. 138/2011) è intervenuta sulla legge antiriciclaggio (art. 49 del D.Lgs. 231/2007) per favorire la tracciabilità dei flussi di pagamento che avvengono senza l'intervento degli intermediari finanziari. 
Con questo intervento il Governo mira ad uniformare l'Italia agli altri Paesi europei, dove la media delle transazioni in contanti si aggira intorno al 70%, contro il 90% dell'Italia. 
Lo scopo è scoraggiare l'uso del contante, strumento che oltre ad essere fonte di riciclaggio è anche mezzo per la gestione del "nero".
La manovra di Ferragosto è, infatti, intervenuta sulla norma antiriciclaggio, ma non si tratta di una novità assoluta. 
Si rammenta, infatti, che dal 2007 in poi c'è stato un susseguirsi continuo di modifiche alla soglia per l'utilizzo del contante. 
Inizialmente il limite per l'uso delle banconote era stato fissato dal D.Lgs. n. 231/2007 a 5.000 EUR (in vigore dal 29 dicembre 2007), ed era poi aumentato a 12.500 EUR con il D.L. n. 112/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), per poi scendere nuovamente a 5.000 EUR con il D.L. n. 78/2010 (in vigore dal 31 maggio 2010). Senza contare le previsioni contenute nel decreto Visco-Bersani del 2006, secondo cui la soglia doveva essere ridotta addirittura a 100 EUR a decorrere dal 1° luglio 2009. Un'altalena continua, che si aggiusta ora a quota 2.500 EUR. 
Quel che interessa ora al contribuente è capire quali sono le regole attualmente in vigore per i pagamenti in contanti. 
Le banconote possono essere usate tranquillamente per i pagamenti fino a 2.499 EUR, a partire da 2.500 EUR, invece, la transazione deve per forza passare attraverso un intermediario finanziario. 
La ragione è semplice: quando per un'operazione ci si avvale di un intermediario, questo è obbligato a rilevare l'operazione, identificare le parti interessate e comunicare i dati all'Anagrafe dei rapporti presso l'Agenzia delle entrate. 
Per chi avesse già pensato di aggirare la norma, dividendo il pagamento in più tranches, ciascuna di importo inferiore a 2.500 EUR, deve sapere che ciò non è possibile. 
La norma, infatti, prevede che in caso di pagamenti frazionati, nessuno di questi può essere versato in contanti. Il divieto riguarda anche:
gli assegni, per i quali dal 13 agosto 2011, se di importo pari o superiore a 2.500 EUR, è obbligatorio inserire il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
i libretti di deposito al portatore, esistenti alla data del 13 agosto 2011 e con saldo pari o superiore a 2.500 EUR, devono essere estinti o ricondotti entro la soglia dei 2.499 EUR.
Il termine entro cui effettuare l'operazione è fissato al 30 settembre 2011. 
La sanzione, per chi non rispetta le nuove regole sulla tracciabilità, è compresa dall'1% al 40% dell'importo oggetto del trasferimento. Per coloro che, invece, lasciano invariato il saldo dei libretti al portatore, la sanzione compresa è tra il 10% e il 20% del saldo del libretto stesso.
Fonte: Microsoft MPI.com

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