ASSICURAZIONI AUTO: NUOVE NORME CON IL DECRETO LIBERALIZZAZIONI

Assicurazioni auto: più tutela, meno frodi.
Dal disincentivo al risarcimento in denaro, alla scatola nera sull’auto, passando per l’obbligo per la compagnia assicurativa di proporre tre preventivi diversi al cliente. Le novità all’insegna della liberalizzazione.
Il dl liberalizzazioni, appena approvato dal Consiglio dei Ministri del nuovo governo tecnico, guidato da Mario Monti, introduce importanti novità al Capo VI, intitolato “Servizi bancari e assicurativi”. Per ciò che concerne questi ultimi, l’intento del governo tecnico è quello di disincentivare il risarcimento per equivalente che è quello diretto in denaro e al tempo stesso regolamentare in maniera precisa il settore del risarcimento dei danni ai vicoli in caso di sinistro. 
Calcolo dei costi e franchigie - L’articolo 30, intitolato “Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in forma specifica”, prevede che nell’ambito del sistema di risarcimento diretto, che è disciplinato dall’art. 150 del decreto legislativo n. 209/2005, i valori dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi l’efficienza produttiva delle compagnie e in particolare il controllo dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi. 
Isvap - A definire questo criterio di calcolo è l’Isvap, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Il criterio ha il merito di stabilire annualmente il limite alle compensazioni dovute. 
Risarcimento in forma specifica - Se l’intento del legislatore è disincentivare il risarcimento in denaro, il dl liberalizzazione prevede come alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà delle compagnie di offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%. 
Frodi – Reprimere il fenomeno delle frodi è l’altro obiettivo individuato dal Governo con l’emanazione del dl liberalizzazione, per cui all’articolo 31 si prevede che ogni impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri deve trasmettere all’Isvap, annualmente, una relazione predisposta secondo un modello stabilito dall’Isvap stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto liberalizzazione. 
Relazione - La relazione contiene informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi. 
Ispezione del veicolo - Importante inoltre è la previsione contenuta all’articolo 33 del dl liberalizzazione, dove si prevede, con delle aggiunte al comma 1 dell’articolo 132 del codice delle assicurazioni private, (decreto legislativo n. 209/2005), che le imprese possano richiedere ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria, di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a questa ispezione, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo dell’articolo 132. 
Scatola nera - Agevolazioni nel caso in cui l’assicurato acconsenta all’istallazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti. I relativi costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. 
Codice assicurazioni private - Si modifica inoltre l’articolo 148 del codice delle assicurazioni private, prevedendo che per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all’articolo 143 dello stesso codice delle assicurazioni private, recante l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. 
Accertamento danni - Al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, le cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l’accertamento per cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza del predetto termine. 
Tre diversi preventivi - Da ultimo si segnala l’articolo 35 del dl liberalizzazioni, in tema di obbligo di confronto delle tariffe RC auto, per cui gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet. Se non viene adempiuto tale obbligo da parte della compagnia assicurativa, l’Isvap irroga una sanzione alla stessa compagnia che ha conferito il mandato all’agente in una misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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