AUTOFATTURAZIONE PER OPERAZIONI RESE DA IMPRESE ESTERE

Operazioni compiute da soggetti non residenti
Il caso probabilmente più diffuso di autofatturazione si ritiene sia quello derivante dall’applicazione dell’art. 17, secondo comma del D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale «gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ... sono adempiuti dai cessionari o committenti». 
A seguito di tale disposizione che non risulta, comunque, trovare applicazione nell’ipotesi degli acquisti intracomunitari di cui all’art. 46 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, per cui è appositamente prevista l’integrazione della fattura, si realizza la traslazione in capo ai cessionari o committenti degli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, ivi inclusa l’emissione della fattura. Il soggetto passivo nazionale deve, pertanto, provvedere all’emissione di un documento (chiamato appunto autofattura) in unico esemplare, in cui riportare tutte le informazioni di cui all’art. 21, comma 2, ivi compreso, pertanto, l’addebito dell’Iva dovuta nel caso in cui l’operazione vi sia soggetta, o l’indicazione del titolo di non imponibilità , esenzione o esclusione. L’autofattura emessa andrà, quindi, contabilizzata sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, neutralizzando in tal modo l’eventuale Iva dovuta. L’obbligo posto in capo al soggetto passivo residente di provvedere all’emissione dell’autofattura deve essere adempiuto anche nell’ipotesi in cui il fornitore non residente abbia emesso la relativa fattura. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1, comma 1, lett. h) la disposizione in commento risulta trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui il fornitore non residente sia identificato o abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia. L’unica eccezione prevista per tale disposizione si verifica nel caso in cui l’operazione di vendita o di prestazione del servizio venga effettuata per il tramite di una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente. In tale ipotesi, infatti, la stabile organizzazione sarà tenuta ad emettere la relativa fattura, mentre gli acquirenti o committenti soggetti passivi d’imposta non saranno tenuti all’emissione dell’autofattura.
Fonte: Microsoft.com

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