BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FAMILIARI: ADEMPIMENTI

​Hanno certamente suscitato interesse e comporteranno talune criticità le disposizioni contenute nel D.L. n. 138/2011 che si propongono l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di beni che, talvolta fittiziamente intestati alle imprese, vengono di fatto concessi in godimento agli stessi soci o familiari dell'imprenditore. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre scorso ha peraltro attuato quanto introdotto nella c.d. Manovra di Ferragosto e stabilito modalità e termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari. Nell'ambito di tale adempimento bisognerà esaminare le varie casistiche, anche al fine di comprendere chi sono i soggetti esonerati e i beni che non vi rientrano ove intestati, ad esempio, a soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia.
L’art. 2 del D.L. n. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto) prevede:
la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore (è stata in particolare inserita una nuova ipotesi di reddito diverso con la lettera h-ter dell’art. 67 TUIR);
l’indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni concessi in godimento;
un nuovo obbligo di comunicazione con vincolo di solidarietà tra i soggetti obbligati per le relative sanzioni in caso di mancato od erroneo adempimento;
il controllo sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate della posizione delle persone fisiche che utilizzano i citati beni al fine della ricostruzione sintetica del reddito, tenendo conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Per le società e le imprese individuali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le nuove previsioni decorrono dal periodo di imposta 2012.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. La prima scadenza per l’invio della comunicazione è il 31 marzo 2012 e dovranno effettuarla, in via alternativa, l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore.
Sono ricompresi tutti i beni di cui l’impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà od in base ad un diritto reale o detenuti in locazione (anche finanziaria) o noleggiati.
In termini generali il provvedimento stabilisce che la comunicazione venga effettuata:
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento;
entro il 31 marzo 2012 per i beni concessi in godimento - sebbene per tali beni non si applichino le suindicate penalizzazioni - nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento (cioè al 2012, in caso di periodo coincidente con l’anno solare).
È stato chiarito che l’adempimento dovrà essere effettuato anche se il corrispettivo non è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento e nei casi in cui è effettuata “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”. Sono tuttavia esclusi ibeni di modesto valore - ossia individuati nei beni di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA applicata - diversi da auto ed altri veicoli, unità da diporto, aerei ed immobili. Non è stato però chiarito se tali beni possano non assumere rilievo anche sotto il profilo delle sopra citate “penalizzazioni”.
Tra i dati da comunicare sono stati peraltro previsti anche il corrispettivo ed il relativo valore di mercato. Beni concessi in godimento oggetto di comunicazione - 6 categorie:- autovetture- altri veicoli- unità da diporto- aeromobili- immobili- “altri” Nel provvedimento è stata altresì prevista la comunicazione anche delle date di inizio e fine della concessione; ne dovrebbe discendere che l’importo indeducibile ovvero tassato in capo al socio o familiare debba essere rapportato al periodo di godimento del bene, anche perché la norma parla di corrispettivo “annuo”.
Al fine di evitare manovre elusive per l’aggiramento della norma, nel suindicato provvedimento è stato precisato che devono essere monitorate anche le persone fisiche che direttamente od indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente nonché i soci di altra società appartenente allo stesso gruppo ed i familiari dei soci. Si rammenta che i familiari sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (cfr. art. 5 TUIR).
Ciò posto con riferimento all’ambito applicativo delle disposizioni in discorso, nel seguito può essere utile segnalare taluni profili di interesse avuto riguardo a specifiche casistiche.
Auto aziendali
Se i beni d’impresa sono utilizzati esclusivamente per l’attività aziendale, non si rende necessario inviare la comunicazione in oggetto entro il 31 marzo 2012. Tale circostanza dovrà essere provata per mezzo di accordi, lettere, contratti d’uso, etc. tra la società ed il socio che regolano l’utilizzo esclusivamente aziendale del bene. Tuttavia, in relazione alle autovetture, è noto che l’utilizzo esclusivamente aziendale è da tempo interpretato in maniera restrittiva dall’Agenzia delle Entrate che riserva tale utilizzo solo a quei beni strumentali senza i quali l’attività di impresa non può essere esercitata (ad esempio le autovetture per le imprese utilizzate nelle scuole guida). Pertanto, ipotizzando che un socio non possieda alcuna autovettura ed utilizzi il mezzo aziendale anche per motivi personali, entro il 31 marzo 2012 dovrà indicare tale utilizzo nella comunicazione riferita ai beni concessi in godimento ai soci nel 2011.
Peraltro, in sede di primi commenti delle disposizioni in discorso, è stato opportunamente evidenziato come debbano essere coordinate le nuove regole di indeducibilità dei costi per i beni concessi in godimento a soci e familiari con la disciplina delle autovetture aziendali prevista per le imposte dirette. Si auspica infatti che si possano continuare ad applicare le regole di deducibilità a forfait attualmente regolamentate dall’art. 164 TUIR e non l’indeducibilità prevista in caso di corrispettivo inferiore al valore normale. Nel caso in cui il socio versi un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento per la concessione dell’automezzo, laddove non trovi applicazione l’art. 164 TUIR, potrebbe di conseguenza determinarsi l’indeducibilità dei costi relativi all’autovettura, la rilevanza reddituale in capo alla società del componente positivo derivante dal corrispettivo pagato per l’utilizzo del veicolo e, infine, l’emersione di un reddito diverso in capo al socio, pari alla differenza tra il corrispettivo versato alla società ed il valore di mercato.
Si tratta, in tutta evidenza, di soluzione penalizzante che comporta fenomeni di doppia imposizione e di conseguenza si rendono opportuni i chiarimenti del caso da parte dell’Agenzia delle Entrate posto che, tra l’altro, la ratio della norme vigenti dovrebbe far sì che non potrebbero che essere applicate norme che già esistono e forfetizzano l’inerenza ai fini della deducibilità del relativo costo.
Società estere, studi associati e società semplici
Il provvedimento, in linea con il disposto normativo, limita l’adempimento a coloro che esercitanoattività d’impresa, lasciando fuori l’utilizzo di beni intestati e di proprietà di soggetti esteri senza stabile organizzazione in Italia, in quanto qualora non sia accertabile una residenza fiscale nel territorio dello Stato, non possono tali soggetti essere considerati titolari di reddito d’impresa. Rientrano invece nella comunicazione le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti e lesocietà cc.dd. esterovestite (ex art. 73, comma 5-bis, TUIR).
Non vi sono esoneri dalla comunicazione, stando all’interpretazione della norma e del relativo provvedimento, nemmeno per i beni che le società italiane concedono in uso a persone fisiche con residenza fiscale estera.
Rimangono altresì esonerati, quali soggetti concedenti, le società semplici non esercenti attività d’impresa e le associazioni professionali che non dovranno quindi inviare i dati dei beni che sono stati attribuiti a soci e familiari.

Fonte: Microsoft PMI.com

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