CAMBIA IL REGIME DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI E TITOLI

Dal 1° gennaio 2012 cambiano nuovamente le disposizioni in materia di imposta di bollo sugli strumenti e sui prodotti finanziari che adesso risultano tassati a prescindere dall'esistenza di un obbligo di deposito presso una banca. L'art. 19, comma 1, del decreto Monti ha sostituito integralmente il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 che, nella nuova formulazione, prevede l'assoggettamento ad imposta di bollo delle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari, anche qualora non sussista in relazione agli stessi un obbligo di deposito in custodia ed amministrazione.
Contrariamente al regime vigente fino al 31 dicembre 2011, quindi, la novella previsione fa venire meno ogni riferimento alle norme sulla trasparenza bancaria ex art. 119 del TUB e all’esistenza di un formale rapporto di deposito e custodia dei titoli.
Diventano pertanto rilevanti ai fini dell’imposta in e-same tutti gli strumenti finanziari (i.e. i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, i derivati e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, etc.) ed i prodotti finanziari, comprese le polizze di «capitalizzazione» e quelle con contenuto finanziario c.d. unit linked e index linked, i buoni postali fruttiferi (se con valore di rimborso superiore a 5.000 euro, come espressamente previsto dalla norma) ed i pronti contro termine.
A seguito dell’innovata formulazione della norma de qua, anche il novero dei soggetti tenuti all’applicazione del tributo dovrebbe ampliarsi includendo, oltre agli istituti di credito, anche gli intermediari finanziari (i.e. società fiduciarie, SIM ed SGR) ed assicura-tivi.
Esclusioni dall’applicazione del prelievo
Sono esclusi dal prelievo in esame unicamente i fondi pensione (aperti o negoziali che siano) ed i fondi sanitari (cioè quelle associazioni, casse, enti e società di mutuo soccorso, che hanno l’esclusiva finalità di prestare assistenza sanitaria).
Non appare chiaro se rientrino nell’ambito di applicazione del tributo le «gestioni patrimoniali» atteso che le stesse costituiscono un «servizio di investimento». Se gli strumenti ed i prodotti oggetto delle gestioni risultano rendicontati nell’ambito di una «comunicazione» alla clientela, si dovrebbe invece propendere per l’assoggettamento a tassazione.
Sul punto sarebbe comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le modalità applicative del tributo
Il tributo si applica per ogni esemplare di comunicazione e viene determinato, in modo proporzionale, applicando al valore di mercato dei titoli con un’aliquota proporzionale dello 0,10% (che aumenterà del 50%, attestandosi a regime allo 0,15%, a decorrere dal 2013).
L’imposta di bollo così determinata, tuttavia, non potrà comunque essere inferiore a 34,20 euro (medesimo limite minimo vigente nel regime attuale) e, per il solo anno 2012, superiore a 1.200 euro.
Si tratta, quindi, di una misura proporzionale imperfetta attesa l’esistenza di un floor e, limitatamente al 2012, di un cap nella relativa applicazione.
Sotto certi importi, infatti, considerata la tassazione in misura fissa, il prelievo diviene di fatto «regressivo».
Esempio n. 1
A titolo esemplificativo, per un piccolissimo risparmiatore con un portafoglio di 5.000 euro, l’incidenza dell’imposta sarebbe dello 0,68%. Attesa l’applicazione del tributo per ciascun dossier, per i risparmiatori che detengano i propri titoli in più depositi, potrebbe essere conveniente concentrare le attività finanziarie in un unico dossier, cercando così di mitigare il carico impositivo. Una tale concentrazione favorirebbe solo i risparmiatori che abbiano dei titoli il cui valore complessivo sia inferiore a 34.200 euro (22.800 euro dal 2013), mentre sarebbe indifferente per gli altri risparmiatori con titoli aventi valore superiore a tale importo.
Esempio n. 2
A titolo esemplificativo, un piccolo risparmiatore che avesse due depositi di titoli aventi un valore rendicontato rispettivamente di 8.000 e di 12.000 euro, lo stesso contribuente sarebbe gravato dall’imposta di bollo minima di 34,20 euro in relazione a ciascun deposito, con un onere complessivo di 68,40 euro.
Riconducendo, se possibile, i titoli nell’ambito di un unico dossier (con valore rendicontato complessivo pari ad euro 20.000), al contribuente si applicherebbe il tributo nella misura di 34,20 euro. 
Secondo l’innovata formulazione della Nota 3-ter dell’art. 13 della Tariffa, se la comunicazione relativa ai titoli in deposito è inviata al cliente periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo deve essere applicata rapportandola al periodo oggetto di rendiconto (ad esempio, nei casi di invio con periodicità semestrale o trimestrale, l’aliquota di fatto applicabile sarà rispettivamente dello 0,05% e dello 0,025%, con i limiti, minimo e massimo, testé citati).
La norma evidenzia inoltre che l’imposta è comunque dovuta una volta l’anno ed alla chiusura del rapporto (quindi il prelievo deve essere assolto anche nel caso in cui la comunicazione non venga inviata al cliente perché non sussiste un obbligo in tal senso).
Necessità di una disposizione attuativa
Si attende un decreto del Ministero dell’Economia e finanze che stabilisca le modalità di attuazione delle nuove disposizioni menzionate.
Modifiche al regime dell’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e libretti di risparmio
Il decreto Monti modifica parzialmente anche il regime dell’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente e sui rendiconti dei libretti di risparmio, finora esenti dall’applicazione del tributo de quo. In particolare, viene mantenuto l’importo del tributo nella misura di 34,20 euro annui per gli estratti e rendiconti inviati ai clienti-persone fisiche mentre sale (da 73,80) a 100,00 euro annui la misura del prelievo per i clienti diversi dalle persone fisiche.
Per impedire possibili pratiche elusive, l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno, anche qualora non sussista un obbligo in tale senso da parte dell’intermediario.
Inoltre, in ottica di agevolare le fasce meno abbienti della popolazione, l’imposta non si applica ai clienti-persone fisiche titolari di un rapporto avente una giacenza media annua, risultante dagli estratti o dai libretti, complessivamente non superiore a 5.000 euro.
Anche per la disciplina in commento è previsto un decreto del Ministero dell’Economia e finanze che stabilisca le modalità di relativa attuazione.
Fonte: Microsoft MPI.com

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