CARTELLE EQUITALIA E NUOVI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

In arrivo i nuovi accertamenti esecutivi: in caso di mancato pagamento, dopo 30 giorni dalla scadenza del termine, la competenza passa ad Equitalia.
In questi giorni stanno arrivando ai contribuenti i nuovi avvisi di accertamento secondo le nuove regole decollate con la normativa introdotta dal dl 78/2010. Secondo quanto previsto dalla disposizione in commento, infatti, a partire dal 01.10.2011 le attività di riscossione relative agli atti di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap ed Iva, ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, emessi a partire da tale data e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate attraverso l’introduzione di una serie di disposizioni, volte ad eliminare le problematiche legate alla notifica delle cartelle. L'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere, infatti, anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'art. 15 del D.P.R.n.602/73 (salvo il correttivo della manovra estiva che ha ridotto il prelievo in caso di presentazione del ricordo dal 50 al 30%). In pratica, in caso di impugnazione, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, del 30% (in precedenza la metà) delle imposte accertate con relativi interessi (sanzioni escluse) ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973. 
Gli importi, ricordiamo, dovranno essere versati "entro il termine di presentazione del ricorso": pertanto, nella maggior parte dei casi, entro 60 gg. dalla notifica dell'atto, salva l'immediata concessione della sospensiva. 
In mancanza del puntuale pagamento nel termine sopra detto, il nuovo accertamento esecutivo prevede che decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la “palla” passa a Equitalia anche ai fini dell'esecuzione forzata. 
Conformemente a quanto previsto dall'art. 29 del dl 78/2010, i nuovi modelli degli «atti impositivi» (mutuando la definizione già coniata dalla dottrina) messi a punto dall'Amministrazione Finanziaria si caratterizzano per la compresenza delle componenti, ben distinte: 
► degli atti accertativi-impositivi; 
► dei titoli esecutivi e del precetto. 
La formula esecutiva è rappresentata appunto dall'intimazione ad adempiere al debitore (analogamente a quanto avviene nelle attuali cartelle di pagamento all'obbligo del pagamento degli importi ivi indicati entro il termine di presentazione del ricorso). L'intimazione ad adempiere costituisce – come detto - un elemento essenziale dell'atto, in mancanza del quale l'avviso risulterà insanabilmente viziato ab origine, seppur limitatamente alla sua funzione esecutiva, risultando illegittimo qualsiasi successivo ulteriore provvedimento della fase esecutiva in quanto non supportato da idoneo titolo. 
In considerazione della circostanza che le somme oggetto dell'intimazione ad adempiere sono diverse in ragione del comportamento che il contribuente adotterà successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, l'Amministrazione nell'atto ha rappresentato tutte le potenziali fattispecie, a ciascuna delle quali è correlata una specifica intimazione in virtù dei differenti importi da pagare. Trattasi, nello specifico, delle ipotesi di: 
► mancato pagamento ed omessa impugnazione dell'avviso; 
► definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art. 17 del dlgs 472/1997; 
► proposizione del ricorso e mancato versamento a titolo provvisorio degli importi dovuti.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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