CESSIONE DI QUOTE

Profili fiscali del recesso e dell’acquisto di una quota
Secondo quanto precisato dallo studio CNN n. 74-2011/T la cessione della quota che trova la sua causa nel recesso comporta l’uscita del socio dalla società senza che sia annullata la sua partecipazione e senza la corrispondente riduzione del patrimonio netto. 
La cessione di quote che si attua in occasione del recesso costituisce solo una particolare fattispecie di cessione di quote. Le uniche differenze risiedono nella specifica causa (il recesso) e nella particolare contrattazione del prezzo di vendita pari al valore di liquidazione della quota spettante al receduto non derivante dalla contrattazione delle parti) e per tale ragione non risultano diverse dal punto di vista fiscale. Sotto il profilo impositivo l’analisi deve muovere dal soggetto cedente. 
Ipotizzando una cessione di quote posta in essere da un privato che non eserciti attività di impresa analizziamo prima come si determina il reddito e poi come si tassa il reddito stesso. 
L’art 67 comma 1 lett c) e c-bis) qualifica come redditi diversi quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni. La determinazione del reddito è invece trattata dall’art 68 comma 6 Tuir che considera come plusvalenza tassabile la differenza tra corrispettivo percepito (e/o il valore normale dei beni ricevuti) e costo o valore di acquisto della partecipazione ceduta aumentato di ogni onere inerente. Inoltre va considerato che il costo o il valore di acquisto così determinato può essere sostituito dal maggior valore risultante dalla rivalutazione. In tal caso l’importo minimo su cui si determina il reddito è il valore di perizia. 
E’ opportuno sottolineare che la rivalutazione può essere rilevante fiscalmente solo quando si produca un reddito diverso e quindi non anche quando si produca un altro tipo di reddito. Non sarà pertanto possibile ricorrere alla rivalutazione nel caso di liquidazione della quota al socio receduto quando avvenga in forme diverse dalla cessione di quote. 
Dall’art 68 commi 3 e 5 Tuir e art 5 d.lgs. 461/1997 (e successive modifiche) si desume che la tassazione del reddito avviene secondo il principio di cassa: se quindi il corrispettivo viene incassato in più periodi di imposta la plusvalenza va ripartita in proporzione. La tassazione varia poi in relazione all’ammontare della partecipazione ceduta. La distinzione verterà tra partecipazioni qualificate o non. 
► cessione di partecipazioni non qualificate: nel caso di cessione di partecipazioni non qualificate se le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art 68 Tuir sono superiori alle relative minusvalenze e perdite ex art 67 Tuir il differenziale positivo viene sottoposto interamente ad imposta sostitutiva del 12.50 %. del suo ammontare. Se invece le minusvalenze e le perdite sono superiori alle plusvalenze e agli altri redditi ex art 67 Tuir l’eccedenza può essere portata interamente in deduzione; 
► cessione di partecipazioni qualificate nel caso invece di partecipazioni qualificate se le plusvalenze sono superiori alle minusvalenze il differenziale positivo viene sottoposto a imposizione del percettore nella misura del 49,72% del suo ammontare. A norma dell’art 68 comma 3 del Tuir e del D.M. 2.4.2008 se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze sono portate in deduzione delle relative plusvalenze nella misura del 49,72%. 
Nel caso di reinvestimento del ricavato in società costituite da non più di tre anni la plusvalenza risulterà totalmente esente dalla imposizione. (art 68 Tuir comma 6-bis).
Per quanto concerne la cessione operata da soggetto Ires la tassazione del reddito in caso di cessione di quote effettuata da un soggetto Ires è trattata in maniera diversa rispetto alla cessione effettuata da un privato. Analizziamo prima come si determina il reddito e poi come si tassa. 
l reddito derivante dalla cessione di partecipazioni non viene tassato autonomamente ma concorre alla determinazione del reddito complessivo della società a norma dell’art 81 Tuir. La qualificazione del reddito dipende da come la società cedente rectius recedente aveva iscritto la partecipazione in bilancio. Le partecipazioni infatti possono essere inserite nell’attivo circolante (art 85 Tuir) e la loro cessione genererà ricavi, oppure possono essere inserite tra le immobilizzazioni finanziarie e la loro cessione genererà plusvalenze (art 86 Tuir). 
Non essendovi una deroga espressa la tassazione del reddito da cessione di partecipazioni sociali quale componente del reddito di impresa avviene applicando il principio di competenza e quindi il momento impositivo nasce alla data in cui avviene la cessione prescindendo dalla percezione del corrispettivo. 
La disciplina che ne deriva, nel caso di partecipazione iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, distingue a seconda se ricorrono o meni i requisiti pex. La cessione di partecipazioni in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione parziale (art 87 Tuir) dell’imposizione concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 5% dell’ammontare. La cessione di partecipazioni non in possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione parziale dell’imposizione concorre alla determinazione del reddito complessivo per l’intero ammontare. 
Quanto affermato per i soggetti Ires (società di capitali) è estensibile anche all’imprenditore individuale o alla società di persone a norma dell’art 56 Tuir. La differenza riguarda solo la misura dell’imposizione. In caso di ricorrenza dei requisiti per l’esenzione parziale le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito di impresa del cedente nella misura del 49,72% oppure per intero nel caso in cui non ricorrano le condizioni per la esenzione parziale.
Fonte: La Lente sul Fisco

Commenti

  1. Cessione di partecipazione non qualificata quote srl avvenuta nel 2011. Siccome sussiste il principio di cassa sono adesso la dichiaro in unico 2014. Imposta assossettata ad aliquota al 12,5 % come era nel 2011 oppure devo tassarla al 20 % in virtu delle modifiche apportate nel 2012

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