COMPENSAZIONI IVA

Dal 16 gennaio 2012 compensazione IVA con triplo limite.
A partire da lunedì 16 gennaio 2012, professionisti ed imprese potranno provvedere alla compensazione dei credito annuale IVA 2011 per pagare le imposte ed i contributi. 
Negli ultimi anni, però si sono susseguiti alcuni provvedimenti legislativi che hanno limitato la possibilità di accedere alla compensazione. 
In particolare, il DL n. 78/2010 e il DL n. 138/2011, nell’ottica di limitare il ricorso abusivo alla compensazione dei crediti, hanno enucleato alcune ipotesi in cui la compensazione è vietata o fortemente limitata. 
Di seguito illustriamo il quadro delle disposizioni in materia di limitazione alla compensazione dei crediti attualmente in vigore. 
DIVIETO DI COMPENSAZIONE – DL n. 78/2010: l’art. 31, co. 1, del D.L. 78/2010 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un divieto di compensazione (orizzontale, nel modello F24, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a euro 1.500, per i quali è scaduto il termine di pagamento. 
Sul punto evidenziamo che con la circolare n.13/E l’Agenzia ribadisce l’interpretazione restrittiva dell’art. 31 del DL 78/2010, in base alla quale non è consentito effettuare alcuna compensazione se non si assolve, preventivamente, l’intero debito iscritto a ruolo e relativi accessori, di importo complessivo superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento (in tal senso, si era già espressa con la precedente circ. 4/E/2011, paragrafo 12). L’Amministrazione conferma che il divieto in parola riguarda le sole compensazioni c.d. “orizzontali” (o “esterne”), ossia quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che avvengono necessariamente nel modello F24. 
Sono, invece, escluse dalla disciplina in esame le compensazioni c.d. “verticali” (o “interne”), ossia quelle che riguardano la stessa imposta (es. credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES, ecc.), anche se esposte nel modello F24. 
SOCIETÀ NON OPERATIVE – DL n. 138/2011: secondo quanto stabilito dall’articolo 30 comma 4, la compensazione del credito Iva è inibita alle società non operative. 
Al riguardo ricordiamo che l’art. 2 del DL n. 138/2011 ha introdotto due significative novità: 
► è stata prevista un’ulteriore fattispecie di non operatività, secondo cui, pur in mancanza dei presupposti indicati dalla legge n. 724/1994, la presunzione di non operatività esplica i propri effetti anche quando le dichiarazioni del triennio dell’impresa espongono sempre una perdita fiscale oppure per due anni una perdita fiscale e per il rimanente periodo d’imposta un reddito inferiore a quello minimo di cui all’art. 30, comma 3 della L. n. 724/1994
► alle società di comodo si applica una maggiorazione dell’aliquota sui redditi pari al 10,5%. 
Si evidenzia che: 
► il divieto di compensazione si applica con riferimento al credito che emerge dalla dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la società è qualificata come "di comodo"; 
► è escluso che possano rientrare nel divieto di compensazione già nel 2012 le società attratte dalla nuova ipotesi di non operatività per perdite triennali in quanto la disposizione si applica a partire dall'esercizio 2012. 
LIMITE MASSIMO ALLA COMPENSAZIONE – D.Lgs. n. 241/97: come negli altri anni il limite massimo di compensazioni orizzontali è rimasto fermo a 516.456,90 euro, nonostante già con il Dl 78/09 il legislatore abbia autorizzato il Ministero a incrementare l'importo fino a 700.000 euro.
Fonte: La Lente sul Fisco

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