DAL 1 GENNAIO 2012 OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER GLI OPERATORI DEL SETTORE IMMOBILIARE

Dal 1 gennaio 2012 obbligo di certificazione energetica per gli annunci di immobiliari
Dal 1° gennaio 2012 è scattato l’obbligo previsto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011, che ha introdotto il nuovo comma 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005, secondo cui “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”. 
I soggetti interessati alla nuova disposizione sono, in estrema sintesi: 
► gli operatori del settore immobiliare, (imprese di costruzione e agenzie di intermediazione immobiliare); 
► tutti coloro che pubblichino annunci commerciali inerenti edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa. 
L’oggetto dell’informazione si ritiene che sia l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore. Si precisa, altresì, che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2. 
Quanto agli annunci commerciali cui allude la disposizione, sembra che tali siano, oltre alle inserzioni e ai trafiletti pubblicitari su carta stampata, anche quelli pubblicati su internet, in qualsiasi forma e contenuto, nonché la cartellonistica affissa agli immobili contenente una loro pur succinta descrizione. L’essenziale è che l’annuncio riguardi immobili offerti in vendita ovvero, in senso più ampio, devono ritenersi fattispecie interessate all’obbligo in commento, anche la vendita della nuda proprietà o dell’usufrutto, ovvero la permuta. 
Per quanto concerne, invece, gli annunci relativi alla locazione di immobili si ritiene che questi esulino dall’ambito applicativo del nuovo adempimento, anche se, una volta reperito l’interessato e stipulato il contratto di locazione, sarà cura del locatore consegnare l’ACE al conduttore, che darà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione relativa alla certificazione energetica (ex nuovo comma 2-ter dell’art. 6 del DLgs. 192/2005). 
In Lombardia, la sola Regione che ha estesamente legiferato in materia (L. Reg. 21 febbraio 2011 n. 3; delibera DGR n. IX/2555 del 24 novembre 2011), la decorrenza dell’obbligo è stata individuata in ragione del momento in cui viene stipulato il patto o rilasciato il mandato con il mezzo di divulgazione (es. sito internet di pubblicità immobiliare) con l’effetto che la pubblicazione, pur in assenza dei dati energetici, di annunci oggetto di pattuizione anteriormente al 1° gennaio, non sarà sanzionabile fino alla conclusione del periodo di pubblicazione previsto nel contratto originario. In caso di proroga o rinnovo avente ad oggetto la continuazione della pubblicazione dei predetti annunci, tuttavia, viene a configurarsi l’obbligo di integrarli con i dati relativi alla prestazione energetica. 
Quanto alle sanzioni previste in capo a chi ometterà di indicare la classe energetica, nel silenzio della normativa nazionale, sembra che la soluzione debba essere ricercata nelle pieghe delle leggi regionali. A tale proposito, è opportuno precisare che alcune Regioni hanno già provveduto ad integrare la relativa normativa. La regione Lombardia, ad esempio, ha previsto un’apposita sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 5.000 euro, “che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio” ( art. 17 della L. Reg. n. 3/2011). Altre Regioni, quali ad esempio il Piemonte, non hanno al momento assunto disposizioni in merito.
Fonte: La Lente sul Fisco

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