DECRETO MONTI E MODIFICHE ALLA RATEIZZAZIONE 36 BIS E CARTELLE ESATTORIALI

Modifiche in tema di rateizzazione degli avvisi bonari (ai sensi degli art. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73), e delle cartelle esattoriali arrivano dalla manovra Monti. 
1) Avvisi bonari. Art. 36-bis del DPR 600/73.
Trattasi dei controlli in cui il contribuente pur avendo inviato correttamente la dichiarazione dei redditi, non ne ha effettuato i relativi versamenti (la comunicazione di irregolarità o avviso bonario è emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/73).
La sanzione in questo caso è dovuta solo per un terzo del massimo (ordinariamente stabilita al 30%) che viene ridotta al 10%, purchè il contribuente entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione medesima, effettui il pagamento dell'importo omesso maggiorato del 10% suddetto a titolo di penale e maggiorato degli interessi legali).
2) Avvisi bonari. Art. 36-ter DPR 600/73. (Controllo Formale).
Trattasi dei casi in cui il contribuente pur avendo inviato correttamente la dichiarazione dei redditi, abbia indicato oneri deducibili o detraibili non spettanti, disconosciuti quindi dall'Agenzia delle Entrate, in seguito a "controllo formale". Di conseguenza, l'Amministrazione riliquida la dichiarazione presentata senza tali oneri indebitamente dedotti, ed emette nei confronti del contribuente la comunicazione di irregolarità ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73) comprensivamente della riliquidazione della dichiarazione e della esposizione della differenza a debito del soggetto.
La sanzione è dovuta solo per due terzi del massimo, che ordinariamente è stabilita al 30%, e che viene quindi ridotta al 20% delle somme dovute, purchè il contribuente entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione, effettui il pagamento dell'importo riliquidato maggiorato del 20% a titolo di penale e maggiorato degli interessi legali.
E' prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute, con pagamenti trimestrali, purchè la prima rata sia pagata entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione.
La Manovra Monti ha reso più facile per i contribuenti avvalersi della dilazione degli importi omessi, come nei casi sopra esposti, disponendo che per essa dilazione, non è mai dovuta la Garanzia sulle somme rateizzate, mentre prima sugli importi rateizzati esclusi dal primo pagamento, essa era spettante se le somme ancora da corrispondere fossero di ammontare superiore a 50.000 euro.
Le modifiche introdotte dalla manovra del D.L. 201 suddetto, prevedono che l'omissione di una rata successiva alla prima, se sanata entro il termine per il pagamento della prossima, non fa perdere il beneficio della rateizzazione. In questi casi essendo la rateizzazione, come detto, disposta con cadenza trimestrale, la regolarizzazione deve avvenire entro 3 mesi dall'omissione della rata precedente e nei termini quindi di pagamento della rata successiva. Non ci dilunghiamo sull'intera casistica che riguarda l'omissione di una o più rate, e della decadenza del beneficio.
E' ben solo ricordare che in precedenza la decadenza dal beneficio avveniva anche quando una sola rata veniva pagata con 1 giorno di ritardo.
Le nuove regole si applicano anche alle rateizzazioni in corso al 28-12-2011.
3) Dilazione degi importi iscritti a ruolo e formati in cartella esattoriale.
Nei casi previsti sopra, si è parlato di avvisi bonari in quanto il rilievo della omissione è ancora nella fase amministrativa.
Per quanto riguarda invece l'iscrizione a ruolo degli importi omessi e del conseguente ricevimento della cartella esattoriale, la situazione cambia, in quanto la riscossione è demandata ad Equitalia S.P.A. è l'omissione passa alla fase esecutiva.
Anche in questo caso sarà possibile effettuare il pagamento in forma rateale, ma la procedura diventa più complessa. 
La dilazione non può essere superiore a 72 rate, ma anche in questo caso non è richiesta la garanzia sulle somme rateizzate e non ancora pagate. 
4) Decadenza dal beneficio.
Il contribuente perde il beneficio della dilazione quando abbia:
- omesso di pagare la prima rata;
- omesso il versamento di due rate, anche non consecutive, e successive alla prima.
5) Proroga della rateazione delle cartelle esattoriali.
La manovra Monti, in tema di rateizzazione di cartelle esattoriali, ha previsto la possibilità di prorogare ulteriormente la dilazione già concessa.
Per la proroga di una rateizzazione già accordata sarà necessario che il contribuente:
- si attivi per inoltrare idonea istanza all'Agente della Riscossione ossia ad Equitalia;
- dimostri con documentazione a corredo che il suo stato di difficoltà finanziaria sia peggiorato rispetto alla prima richesta di rateazione.
La proroga prevede la dilazione oltre le 72 rate, ma per una sola volta ed inoltre il contribuente potrà richiedere la proroga della dilazione a rate variabili anzichè costanti.
Si ricorda che il D.L. 225 del 2010 aveva già previsto la possibilità di proroga delle dilazioni concesse nel caso di intervenuta causa di decadenza e per le rateizzazioni concesse fino al 27 febbraio 2011.
Con il decreto 201 (manovra Monti) la possibilità di proroga per le cause di decadenza, riguarderà le dilazione pregresse e concesse fino al 28-12-2011 (data di conversione in Legge del Decreto n. 201/2011).
Per l'ottenimento della proroga dovranno sussistere le seguenti condizioni:
- deve sussistere il peggioramento dello stato di difficoltà economica rispetto alla data di concessione della prima dilazione;
- il contribuente non deve aver già beneficiato della precedente dilazione “in proroga” concessa ai sensi del citato DL 225/2010.
Il provvedimento di concessione della proroga della prima rateizzazione “originaria” dovra essere adottato, quindi, con l'entrata in vigore del decreto Monti, al massimo entro il 28-12-2011.
Fonte: rivista fiscalweb.com Giuseppe Merola

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