COMMENTO ALLA MANOVRA SALVA ITALIA: DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DEL LAVORO

DEDUZIONE FISCALE IRAP
Di seguito il commento all'articolo 2 della manovra Monti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27.12.2011, n. 300 la L. 22.12.2011, n. 214, in vigore dal 28.12.2011, di conversione del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 è ammesso in deduzione, ai fini Irpef e Ires, un importo pari all’Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni spettanti [art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 D. Lgs. 446/1997].
La deduzione spetta ai soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ed in particolare:
- società di capitali e gli enti commerciali (art. 5 D. Lgs. 446/1997);
- società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis D. Lgs. 446/1997);
- esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8 D. Lgs. 446/1997);
- banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7 D. Lgs. 446/1997).
La deduzione è effettuata secondo il principio di cassa (imposta pagata).
Per i lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori di età inferiore a 35 anni assunti, anche prima del 2012, a tempo indeterminato, la deduzione base ai fini Irap è aumentata da € 4.600,00 a € 10.600,00 e da € 9.200,00 a € 15.200,00 per le aree svantaggiate. 
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011.
A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2012, l’importo ammesso in deduzione ai fini Irpef e Ires, pari al 10% dell'Irap, è forfetariamente riferito solo all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati (e non più anche alle spese per il personale dipendente e assimilato).


Normativa
Art. 2 
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. (( 1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse. )) (( 1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. )) 
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni»; 
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni». 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

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