E' DOVUTA LA TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONIA MOBILE

La tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefonia mobile è comunque dovuta.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 9/E del 18.01.2012, nonostante la riforma apportata dall’articolo 128 del codice delle comunicazioni elettroniche ,(D.Lgs. n. 259/2003) la tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefonia mobile è comunque dovuta. 
Nel dettaglio, una persona giuridica pubblica ha trasmesso una istanza volta a conoscere la corretta interpretazione dell’articolo 21 della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641. Tale disposizione stabilisce che la tassa è dovuta per la “licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e articolo 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza…”. Tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è stato abrogato l’articolo 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, l’istante ha chiesto se debba ritenersi ancora in vigore l’onere del pagamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile. 
Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la disciplina delle tasse sulle concessioni governative è contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 641. Attualmente, tale previsione è confluita nell’articolo 21 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972 che dispone il pagamento della tassa sulle concessioni governative per la “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 318 del DPR 29 marzo 1973, n. 156, e art. 3 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202): per ogni mese di utenza…”. 
A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sono stati abrogati i titoli III e IV del libro IV del DPR 26 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”, disciplinanti rispettivamente i servizi telefonici e i servizi radioelettrici. In particolare, l’articolo 218 del decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera s), ha abrogato l'articolo 318 del DPR n. 156 del 1973, con il quale veniva precisato che “per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza”. 
A parere dell’Agenzia, anche a seguito della intervenuta abrogazione del citato articolo 318 non risulta modificato il presupposto di applicazione della tassa di concessione governativa sui servizi radiomobili. Occorre considerare, infatti, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha dettato, con il DM 13 febbraio 1990, n. 33, avente ad oggetto il “Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione”, le norme regolamentari del servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione che consente agli abbonati l’impiego di apparecchiature terminali, veicolari, portatili ed estraibili. 
Anche a seguito della abrogazione del richiamato articolo 318, resta confermato, quindi, che il titolo giuridico in base al quale l’utente può utilizzare l’apparecchiatura per la telefonia mobile risulta rappresentato dal “documento sostitutivo” della licenza, ossia il contratto di abbonamento con gli operatori telefonici autorizzati, ex articolo 3, comma 2, del DM n. 33 del 1990. 
Infine, per quanto riguarda la supposta esclusione dal pagamento della tassa per tutte le amministrazioni pubbliche, viene ricordato che l’Agenzia ha avuto modo di chiarire più volte che la qualificazione di amministrazione pubblica non è sufficiente. Ad esempio, con la risoluzione 55/2005, è stato precisato che “…lo Stato in quanto titolare di ogni diritto o facoltà non ha bisogno di rimuovere limiti per il libero esercizio degli stessi, mentre gli altri soggetti per l'esercizio di determinate attività necessitano di apposite autorizzazioni (licenze). Questo principio di carattere generale - applicabile alle sole amministrazioni statali - comporta che lo Stato, anche per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non necessita di alcuna licenza (o documento sostitutivo)…. Dal regime di favore sopra delineato restano, invece, escluse tutte le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, vale a dire quelle non riconducibili allo Stato titolare di ogni diritto e facoltà”.
Fonte: La Lente sul Fisco
Risoluzione_9_2012

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