ESONERO DAGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI CON EFFICACIA RETROATTIVA

La modifica del DL 138/2011 alla norma è applicabile ai periodi antecedenti e fino al 2010, ancora accertabili.

In occasione di Telefisco 2012, tenutosi ieri, l’Amministrazione finanziaria ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione della disposizione relativa all’esonero dagli accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui e coerenti agli studi di settore a seguito delle modifiche apportate dal DL 138/2011 e dell’abrogazione della disposizione stessa ad opera del DL 201/2011.
L’art. 10 comma 4-bis della L. 146/98 stabiliva che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici, di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo del DPR 600/1973 e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo del DPR 633/1972, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che risultino, anche per effetto dell’adeguamento, congrui e coerenti con gli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. 
La disposizione non è applicabile se i dati contenuti nel modello studi di settore risultano inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES, IVA e IRAP, “maggiorate” del 10% nel caso di irregolarità nel modello stesso o di indicazione nel medesimo di cause di esclusione o d’inapplicabilità non sussistenti.
Al fine di agevolare gli accertamenti nei confronti dei soggetti “in linea” con gli studi, l’art. 2, comma 35 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) ha modificato la norma di esonero, aggiungendo un’ulteriore condizione per l’operatività dell’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti. 
Fermi restando i limiti di ricavi/compensi accertati, i predetti accertamenti sono preclusi a condizione che i contribuenti risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, per il periodo d’imposta precedente quello che è oggetto di accertamento. In sostanza, perché operi l’esclusione da tali accertamenti, è necessario che il contribuente risulti congruo e coerente per il periodo d’imposta oggetto del controllo e congruo per il periodo d’imposta precedente.
Come sopra accennato, la disposizione di esonero dagli accertamento presuntivi (comma 4-bis dell’art. 10 della L. 146/98) è stata interessata dall’ulteriore intervento dell’art. 10, comma 12 del DL 201/2011, che ne ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
La disposizione recata dal DL 138/2011 ha natura procedimentale.
L’intervento del DL 138/2011 aveva suscitato dubbi in punto di decorrenza. Non era, infatti, chiaro se la disposizione, così come modificata, fosse applicabile:
- a partire dalla data di entrata in vigore del DL 138/2011, cioè dal 13 agosto 2011;
- oppure anche per i periodi d’imposta precedenti, considerando l’intervento di carattere procedimentale.
Con un apposito intervento nel corso di Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione recata dal DL 138/2011 ha natura procedimentale, “atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati”. Conseguentemente, la stessa sarebbe applicabile retroattivamente anche ai periodi precedenti la sua introduzione; in particolare, viene precisato che “la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili”. L’applicabilità limitata fino al periodo d’imposta 2010 è dovuta all’abrogazione della norma di esonero disposta dal “Decreto Monti”, operativa “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive”.
In conclusione, ai fini dell’azione di accertamento relativa ai periodi d’imposta ancora accertabili fino al 2010, l’Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, solo i soggetti che risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente.
Fonte Eutekne - autore Paola Rivetti

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