ESONERO DAGLI ACCERTAMENTI PRESUNTIVI

La modifica del DL 138/2011 alla norma è applicabile ai periodi antecedenti e fino al 2010, ancora accertabili.

In occasione di Telefisco 2012, l’Amministrazione finanziaria ha fornito delucidazioni in merito all’applicazione della disposizione relativa all’esonero dagli accertamenti presuntivi nei confronti dei soggetti congrui e coerenti agli studi di settore a seguito delle modifiche apportate dal DL 138/2011 e dell’abrogazione della disposizione stessa ad opera del DL 201/2011.
L’art. 10 comma 4-bis della L. 146/98 stabiliva che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici, di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo del DPR 600/1973 e all’art. 54, secondo comma, ultimo periodo del DPR 633/1972, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che risultino, anche per effetto dell’adeguamento, congrui e coerenti con gli studi di settore, qualora l’ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati. 
La disposizione non è applicabile se i dati contenuti nel modello studi di settore risultano inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le sanzioni per infedele dichiarazione IRPEF/IRES, IVA e IRAP, “maggiorate” del 10% nel caso di irregolarità nel modello stesso o di indicazione nel medesimo di cause di esclusione o d’inapplicabilità non sussistenti.
Al fine di agevolare gli accertamenti nei confronti dei soggetti “in linea” con gli studi, l’art. 2, comma 35 del DL 138/2011 (conv. L. 148/2011) ha modificato la norma di esonero, aggiungendo un’ulteriore condizione per l’operatività dell’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi nei confronti dei contribuenti congrui e coerenti. 
Fermi restando i limiti di ricavi/compensi accertati, i predetti accertamenti sono preclusi a condizione che i contribuenti risultino congrui, anche a seguito di adeguamento, per il periodo d’imposta precedente quello che è oggetto di accertamento. In sostanza, perché operi l’esclusione da tali accertamenti, è necessario che il contribuente risulti congruo e coerente per il periodo d’imposta oggetto del controllo e congruo per il periodo d’imposta precedente.
Come sopra accennato, la disposizione di esonero dagli accertamento presuntivi (comma 4-bis dell’art. 10 della L. 146/98) è stata interessata dall’ulteriore intervento dell’art. 10, comma 12 del DL 201/2011, che ne ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
La disposizione recata dal DL 138/2011 ha natura procedimentale.
L’intervento del DL 138/2011 aveva suscitato dubbi in punto di decorrenza. Non era, infatti, chiaro se la disposizione, così come modificata, fosse applicabile:
- a partire dalla data di entrata in vigore del DL 138/2011, cioè dal 13 agosto 2011;
- oppure anche per i periodi d’imposta precedenti, considerando l’intervento di carattere procedimentale.
Con un apposito intervento nel corso di Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione recata dal DL 138/2011 ha natura procedimentale, “atteso che non muta il profilo sostanziale dei singoli ambiti impositivi interessati”. Conseguentemente, la stessa sarebbe applicabile retroattivamente anche ai periodi precedenti la sua introduzione; in particolare, viene precisato che “la stessa ha efficacia anche per le rettifiche relative ai periodi d’imposta, sino al 2010, ancora accertabili”. L’applicabilità limitata fino al periodo d’imposta 2010 è dovuta all’abrogazione della norma di esonero disposta dal “Decreto Monti”, operativa “con riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 e successive”.
In conclusione, ai fini dell’azione di accertamento relativa ai periodi d’imposta ancora accertabili fino al 2010, l’Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, solo i soggetti che risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente.
Fonte Eutekne - autore Paola Rivetti

Commenti