FINANZIAMENTI DA COMUNICARE ANCHE SENZA BENI IN GODIMENTO

Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento
L’Agenzia ha ribadito, nell’ambito del Telefisco, che finanziamenti e versamenti devono essere comunicati per l’intero ammontare.
In occasione del Telefisco 2012, l’Agenzia delle Entrate è tornata sulla questione della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei finanziamenti dei soci, ribadendo, nella sostanza, quanto già sostenuto in occasione del Videoforum 2012 dello scorso 18 gennaio. Quindi, riprendendo il contenuto delle risposte:
- i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci;
- i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l’intero ammontare e non per la quota parte riferibile all’acquisto di beni concessi in godimento ai soci.
Inoltre, relativamente alla prima comunicazione, che deve essere effettuata entro il 31 marzo 2012, vanno comunicati i finanziamenti e i versamenti che, pur realizzati in periodi d’imposta precedenti, risultino ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011 (L. 148/2011).
L’intervento dell’Agenzia delle Entrate ha un impatto operativo non trascurabile: vale dunque la pena di riprendere la norma primaria e il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per comprendere se e in quale misura le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria risultino pienamente conformi al dato normativo.
Partendo dal DL n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, si ricorda che l’art. 2 comma 36-sexiesdecies prevede che l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunichino all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. I finanziamenti o la capitalizzazione della società entrano in gioco solo nel successivo comma 36-septiesdecies dell’art. 2, il quale dispone che l’Agenzia proceda a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, tenga conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Quindi, la norma non pare prevedere un obbligo di comunicazione relativamente ai finanziamenti, ma sembra raccomandarne l’esame in sede di accertamento e di ricostruzione del reddito.
Con un’interpretazione a dir poco estensiva, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 ha sancito che la comunicazione debba essere inviata anche per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente. Stando al provvedimento attuativo, dunque, l’Agenzia non dovrà attendere la fase del controllo, ma acquisirà da subito queste informazioni .
Quand’anche si attribuisse rango di norma secondaria al provvedimento del Direttore dell’Agenzia (questione non pacifica), non vi dovrebbero però essere dubbi sul fatto che l’eventuale illegittimità del provvedimento possa essere sollevata dinanzi alle Commissioni tributarie in sede contenziosa, richiedendone la disapplicazione.
In sede interpretativa, l’Agenzia delle Entrate sembra però trascendere anche lo stesso provvedimento attuativo.
Ai tecnici dell’Amministrazione finanziaria, infatti, è stato chiesto se un socio che ha effettuato solo finanziamenti alla società, senza ricevere alcun bene in godimento, debba comunque trasmettere la comunicazione. La risposta è stata affermativa: riprendendo esattamente quanto già affermato in occasione del Videoforum del 18 gennaio scorso, l’Agenzia ha sostenuto che i finanziamenti devono essere comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisto di beni in godimento ai soci.
Posto che il provvedimento attuativo fa riferimento ai soli finanziamenti effettuati nei confronti della società concedente, proprio su questo quotidiano si era autorevolmente sostenuto che la risposta dell’Agenzia doveva essere interpretata nel senso che un qualche bene in godimento (magari a soggetti diversi da quelli che hanno effettuato il versamento) doveva esserci, ad esempio un bene dato in uso al socio A e il finanziamento effettuato dal socio B.
Non tanto la risposta, quanto piuttosto la domanda, fanno però pensare che l’Agenzia attribuisca all’obbligo di trasmissione natura generalizzata, richiedendo la comunicazione anche per quelle società che non concedono beni in godimento ai soci, ma ricevono dagli stessi finanziamenti. Se così fosse, sarebbe però difficile sostenere che l’interpretazione dell’Agenzia è coerente con il dato normativo.
L’Amministrazione ribadisce, poi, che devono essere comunicati anche i versamenti ricevuti dai soci. Si è già evidenziato su questo quotidiano che, alla luce del provvedimento del Direttore dell’Agenzia, il riferimento ai versamenti “ricevuti” non possa che intendersi come mero refuso. La circostanza, però, che il refuso venga ripetuto potrebbe far sorgere qualche dubbio che varrebbe la pena di eliminare con una prossima circolare.
Fonte Eutekne: autore Alessandro Cotto

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