FINANZIAMENTO SOCI: OBBLIGO COMUNICAZIONE

Finanziamenti soci e obbligo di comunicazione
Non è necessario il legame tra il finanziamento ed il bene in godimento
Premessa – I finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l’intero ammontare indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni concessi in godimento. Questo è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 18 gennaio scorso. 
Beni in godimento ai soci - La legge n. 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011 (manovra bis) ha previsto la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore. A tal fine, la norma in questione ha previsto che l’impresa comunichi all'Agenzia delle Entrate i beni in questione. 
Soggetti obbligati alla comunicazione – L’obbligo ricade sui soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva i quali comunicano i dati anagrafici dei soci (comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente) o dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. In alternativa, la comunicazione può essere fatta dall’impresa concedente, dal socio o dal familiare dell’imprenditore. 
Oggetto della comunicazione - La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, ovvero per ogni finanziamento o capitalizzazione realizzati nello stesso periodo. 
Finanziamento – Circa la comunicazione del finanziamento, l’Agenzia delle Entrate nel corso dell’incontro tenuto con la stampa specializzata ha chiarito che il finanziamento deve essere comunicato per l’intero ammontare indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni concessi in godimento. Tale posizione rafforza quanto stabilito dal provvedimento del 16 novembre 2011, il quale tenendo conto della disposizione sopra ricordata, ha previsto che la comunicazione debba essere effettuata anche per qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente. Alla detta previsione normativa è stato, quindi, ricondotto l’effetto di imporre l’obbligo della detta comunicazione, anche se quest’ultimo era stato espressamente limitato, nel comma 36-sexiesdecies del detto art. 2, ai “dati relativi ai beni concessi in godimento”. 
Finanziamenti da soci diversi dell’utilizzatore - Nel punto 1.1. del provvedimento è stato, inoltre, precisato che i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere posti in essere nei confronti della “società concedente”. Quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate ci fa supporre che l’obbligo di comunicazione si estenda ai finanziamenti effettuati da soci diversi dalle persone che utilizzano i beni (es: bene utilizzato dal figlio del socio, con finanziamento effettuato, invece, da quest’ultimo o da un altro socio).
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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