FISSATI I CODICI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELLE RATE NON PAGATE ART. 36 BIS

Rateazione dei tributi: l’Agenzia delle Entrate comunica i codici tributo per il versamento della sanzione amministrativa inerente al tardivo pagamento delle rate
L’articolo 10 comma 13-decies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201(convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha modificato l'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che disciplina la rateazione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1 dello stesso decreto legislativo. In particolare, è stato previsto che non sia disposta la decadenza dalla rateazione qualora il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, sia effettuato entro i termini di scadenza della rata successiva. Il citato comma 4 bis dispone, infatti, soltanto che "Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione amministrativa commisurata all'importo della rata versata in ritardo (pari al trenta per cento), e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento, entro il termine di pagamento della rata successiva". 
Come espressamente previsto dalla disposizione in commento, la sanzione in misura ridotta sarà pari: 
► ad un decimo del minimo ( ovvero ad un decimo del 30% dell’importo della rata versata in ritardo) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; 
► ad un ottavo del minimo ( ovvero ad un ottavo del 30% dell’importo della rata versata in ritardo), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore. 
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo delle predette sanzioni ed interessi , l’amministrazione Finanziaria ( R.M. n. 132 del 29 dicembre 2011 n. 132) ha istituiscono i seguenti codici tributo: 
► "8929", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE "; 
► "1980", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis dPR n. 600/73 e 54-bis dPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI"; 
► "8931", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE"; 
► "1981", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 -INTERESSI"; 
► "8932", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis, c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE"; 
► "1982", denominato ". "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI"; 
► "8933", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter dPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - SANZIONE"; 
► "1983", denominato "Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell' art. 36-ter dPR n. 600/73 – art. 3 – bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI ". 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione dell'anno di riferimento, nel formato "AAAA" e del codice atto, evidenziati nella comunicazione ricevuta dal contribuente. 
L’amministrazione Finanziaria precisa, infine, che restano comunque dovuti gli interessi da rateazione di cui all' articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, (che dal 1° gennaio 2010, sono fissati al 3,5% annuo) calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza della rata oggetto di ravvedimento.
Fonte: La Lente sul Fisco

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