FRANCHIGIA DEL REDDITOMETRO CALCOLATA SUL DICHIARATO

L’impostazione dell’Agenzia differisce da quella del Secit, che già nel 1993 aveva imposto di prendere come riferimento l’accertato.
L’art. 38 del DPR 600/73, nella versione post DL 78/2010, stabilisce, quale condizione di legittimità dell’accertamento sintetico, che occorre la dimostrazione di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato. Testualmente, la norma sancisce che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e’ ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”.
Facciamo un esempio, che contribuisce di certo a chiarire le idee, e rileviamo subito che il Secit, con la relazione del 31 ottobre 1993 (punto 5.5), aveva risolto la questione in maniera opposta a quanto indicato ora nella risposta resa in occasione di Telefisco 2012, richiamandosi, peraltro, alle indicazioni contenute nelle istruzioni alla compilazione del Modello 740 del 1993.
Sostenendo, come fatto dall’Agenzia, che occorre vagliare il reddito dichiarato, se il contribuente dichiara 82 e il Fisco accerta 100, egli è passibile di accertamento (il quinto di 82 è 16,4, e lo scostamento di 18 è superiore al 20% di 82).
Per contro, facendo propria l’impostazione del Secit, se il contribuente dichiara 82, e il Fisco, mediante accertamento sintetico, accerta 100, il contribuente non è accertabile, in quanto il quinto di 100, che è 20, porta a sostenere che il contribuente è accertabile sinteticamente solo se dichiara un reddito inferiore a 80 (100-20).
È interessante notare come la disposizione, ora come nella versione ante DL 78/2010, sia sempre stata interpretata in maniera opposta.
La risposta al quesito in materia fornita nel corso di Telefisco afferma testualmente: “Detta previsione non si discosta, per la determinazione della detta eccedenza, dalla precedente formulazione. Pertanto, in continuità con il regime precedente, si ritiene che la norma vada interpretata considerando la percentuale riferita al reddito dichiarato”.
Nella “datata” relazione del Secit, invece, si legge testualmente: “Nelle istruzioni ministeriali relative ai questionari ed in quelle per la compilazione della dichiarazione dei redditi è stato precisato che l’ufficio può procedere ad accertamento sintetico se il reddito dichiarato è inferiore al reddito accertabile diminuito di un importo pari ad un quarto di quest’ultimo reddito. Al riguardo, va precisato che la attuale formulazione normativa (art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600/1973) andrebbe modificata al fine di rendere del tutto evidente tale impostazione, in quanto il testo vigente può far sorgere il dubbio che lo scostamento si riferisca, invece, al 25% del reddito complessivo dichiarato”.
Franchigia “penalizzante” per i contribuenti
A nostro avviso, l’interpretazione più corretta è quella sostenuta a suo tempo dal Secit, ma è indubbio che, finalmente, è stata fornita una risposta chiara ad una questione assai controversa, sulla quale, per quanto ci consta, non vi sono ancora sentenze delle Commissioni tributarie.
Effettivamente, la norma si presta ad entrambe le interpretazioni, quindi è palese che l’Agenzia delle Entrate adotti l’interpretazione pro Fisco, mentre il contribuente quella opposta.
In un ulteriore quesito, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che, ai fini della prova contraria, ha rilievo il “reale reddito finanziario disponibile” (circostanza già chiarita nella circolare 21 giugno 2011 n. 28 § 6.3), quindi, a titolo esemplificativo, si prende in considerazione l’eventuale opzione, effettuata in tema di reddito d’impresa, sulla rateazione delle plusvalenze (si veda “Redditometro: conta il reddito effettivo” del 29 gennaio 2011).
Eutekne: Alfio CISSELLO 

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