FRINGE BENEFIT: AUMENTA L'IMPONIBILE DA DICHIARARE

La crisi colpisce anche le auto aziendali date in uso promiscuo ai dipendenti; le tabelle Aci per la determinazione del fringe benefit legato all'utilizzo promiscuo del veicolo segnano un marcato rincaro del valore attribuibile al bene.
Con la conseguenza che, a parità di retribuzione complessiva, la parte costituita dall'uso dell'auto erode più che in passato la quota liquida. Come ogni anno, l'Automobil Club d'Italia rende note le tabelle volte a quantificare i costi chilometrici di esercizio, per il 2012, di autovetture, motocicli e ciclomotori, ufficializzate con comunicato dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre (gli importi corretti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 9/1/2012 supp. ord. n. 10, in rettifica della precedente elaborazione).
Cosa cambia
Dai prospetti relativi a tutte le tipologie di veicoli in commercio è possibile determinare l'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit dei mezzi di trasporto aziendali concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l'utilizzo promiscuo, ossia personale e aziendale.
Quando si parla di veicoli aziendali dati in uso ai dipendenti si fa riferimento alle tipologie che, per le loro caratteristiche, si prestano a un uso personale e/o promiscuo da parte del dipendente; per tutti gli altri veicoli (quelli che non possono essere utilizzati per fini personali) non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Peraltro, qualora il valore del reddito in natura relativo al veicolo sia inferiore a 258,23 euro, l'importo non costituisce comunque reddito per il dipendente.
Il valore imponibile per il dipendente, in base a quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, del Tuir, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, determinabile sulla base di un costo chilometrico stabilito dalle tabelle Aci, al netto di quanto, eventualmente, trattenuto al dipendente. Se vengono rispettate le condizioni accennate in precedenza (dimostrazione dell'uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta), il datore di lavoro può dedurre il 90% delle spese e degli altri componenti negativi relativi al veicolo. Proprio la determinazione del costo chilometrico dei vari modelli chiama in causa l'Aci che predispone i prospetti ogni anno e li trasmette all'Agenzia delle entrate che entro il 31 dicembre provvede a renderli pubblici e utilizzabili per l'anno successivo.
Le tabelle includono la pressoché totalità dei modelli in circolazione; tuttavia, nell'ipotesi in cui il mezzo di trasporto utilizzato non fosse presente negli elenchi predisposti dall'Aci, l'amministrazione ha chiarito (circolare ministeriale 326/1997) che l'ammontare del reddito in natura va determinato prendendo a riferimento il modello che risulta più simile. Il fatto che venga presa in considerazione una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri incide sulla determinazione del fringe; ciò perché i costi chilometrici determinati dall'aci variano in funzione della percorrenza annua prevista. È evidente, infatti, che a fronte di costi proporzionali alla percorrenza stessa (carburanti, lubrificanti ecc.) la quantificazione considera altresì costi non proporzionali (assicurazioni, bolli ecc.) che riducono il costo chilometrico all'aumentare della percorrenza annua. Parimenti convenzionale è la percentuale del 30% attribuibile all'utilizzo privato del bene aziendale che determina appunto la quota di retribuzione in natura corrispondente a tale prerogativa. Proprio visto il rincaro di molte delle componenti che determinano il costo chilometrico (sia in quota proporzionale che in quota fissa), che hanno subito aumenti nel corso dell'ultimo anno, i parametri di riferimento risultano aumentati, a volte, anche in maniera consistente. Nel prospetto in pagina si rappresentano le più significative variazioni per alcuni modelli specifici. Ciò ovviamente determina una penalizzazione per il dipendente che, a parità di stipendio, si vedrà corrispondere un importo inferiore a fronte dello stesso benefit dello scorso anno. Se il veicolo viene utilizzato per un periodo di tempo diverso dall'intero anno l'importo da assoggettare a tassazione va considerato per il numero dei giorni nei quali l'automezzo risulta assegnato al dipendente, prescindendo dal suo utilizzo. Inoltre se è previsto un costo per l'utilizzo del veicolo, tale importo corrisposto dal dipendente (al loro dell'Iva) va sottratto dal reddito imponibile del fringe benefit.
Autore: Alessandro Felicioni
Fonte: Italia Oggi sette 23 gennaio 2012
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