GODIMENTO BENI AI SOCI: COMUNICAZIONE AD AMPIO RAGGIO

VIDEOFORUM 2012, ITALIA OGGI CON IPSOA.
Per il godimento dei beni ai soci, la comunicazione dovrà riguardare tutti i finanziamenti ed i versamenti dei soci effettuati e ricevuti, anche se tali somme non hanno alcun tipo di legame con i beni della società poi attribuiti in godimento ai soci stessi. 

Inoltre, in relazione alle ipotesi nelle quali il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina già una forma di tassazione in capo alla persona fisica, non troveranno applicazione le norme in materia di redditi diversi introdotte dalla legge n. 148/2011. 
Sono questi alcuni dei profili interpretativi emersi in occasione del forum che si è svolto il 18 gennaio 2011 organizzato da Italia Oggi ed IPSOA, al quale ha partecipato l'Agenzia delle Entrate che ha fornito risposta a molti quesiti formulati prima dell'incontro.
La norma di riferimento
L’articolo 2 della norma prevede, in sintesi, come l’attribuzione di beni di impresa in godimento ai soci abbia una serie di conseguenze ai fini della determinazione del reddito sia dell’impresa che dei soci:
- in capo alla impresa il costo del bene è indeducibile;
- in capo al socio si genera un reddito diverso in base a quanto previsto dalla nuova lettera h-ter) dell’art. 67 TUIR. Tale reddito diverso è dato dalla differenza tra il valore normale del bene e quanto corrisposto dal socio per l’utilizzo del bene medesimo;
- ai fini dell’attività di controllo è previsto l’invio, entro il prossimo 2 aprile, di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, adottata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 novembre 2011;
- viene inoltre disposto come l’Agenzia delle Entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito complessivo si tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione della società. Sul punto, peraltro, le istruzioni e le specifiche tecniche del provvedimento richiedono l’indicazione di tutti questi elementi a prescindere dal fatto che alcuni dati possono evidentemente essere già conosciuti dall’amministrazione finanziaria.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate: la comunicazione dei finanziamenti. 
Un quesito formulato all’Agenzia delle Entrate era finalizzato a conoscere se oggetto della comunicazione devono essere tutti i finanziamenti ed i versamenti ovvero solo quelli che, in qualche modo, hanno un legame con i beni utilizzati dai soci stessi. 
In risposta al quesito l’Amministrazione finanziaria ha precisato che “i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci”.
Un'indicazione estremamente ampia, dunque, e che sembra addirittura ampliare il campo di applicazione dell’onere di comunicazione anche al di là di quanto previsto dallo specifico provvedimento. Infatti, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate prevede che oggetto di segnalazione siano i finanziamenti e le capitalizzazioni “effettuate” dai soci.
La risposta al quesito parla anche di versamenti e finanziamenti ricevuti dai soci. Inoltre, come accennato, l’obbligo in questione prescinde da un legame, diretto od indiretto, con il bene utilizzato cosicchè la mappatura delle disponibilità sarà completa anche in termini di erogazione di somme. In linea di principio questa indicazione potrebbe portare ad un obbligo di comunicazione anche in relazione a somme che potrebbero fruire delle nuove agevolazioni introdotte dalla manovra Monti quali, ad esempio, quella disciplinata dall’art. 1, D.L. n. 201 del 2011.
La tassazione in capo agli utilizzatori. 
Una delle problematiche di maggiore spessore riguardava il trattamento fiscale in capo all’utilizzatore del bene in considerazione del fatto che il Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina già forme di tassazione in determinate ipotesi. Si pensi, ad esempio, il caso dell’auto in uso promiscuo al dipendente od all’amministratore che, in ipotesi, assume o detiene anche la posizione di socio della società. Su questo aspetto, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate conferma di fatto che le regole preesistenti rispetto alla legge n. 148 del 2011 rimangono efficaci.
Viene infatti affermato che “l’art. 67, c. 1, lett. h-ter del TUIR dispone che costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”. Al riguardo si osserva che tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Ciò premesso si ritiene che la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’ artt. 51 del TUIR”
E’ questa una precisazione di estrema importanza in quanto fa comprendere che, nei casi in cui esiste già una forma di tassazione come fringe benefit in capo all’utilizzatore, non può sommarsi ad essa una nuova fattispecie di reddito diverso come introdotta dalla legge n. 148 del 2011
Per conseguenza non dovrebbe mutare nemmeno il regime di deducibilità dei costi auto disciplinato dall’art. 164 TUIR in quanto, specularmente, si riconosce che nel caso delineato dall’Agenzia delle Entrate esiste una forma di tassazione parziale che non toglie completamente la riferibilità del bene all’impresa.
La nuova forma di tassazione come reddito diverso, dunque, dovrebbe trovare piena applicazione solo nel caso in cui il socio utilizzatore del mezzo non rivesta un’altra qualifica all’interno della società quale appunto quella del dipendente ovvero dell’amministratore.
Fonte: temi trattati nel corso del VIDEOforum 2012 - C. Glendi, , il Quotidiano IPSOA del 13 gennaio 2012.
Rassegna stampa: studiorossiassociati.it/public/E_Rossi_-_beni_intestati

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