INIZIO ATTIVITÀ: LE NOVITÀ DELLA SCIA

Inizio attività: le novità della S C I A.
Con l’applicazione generalizzata della Scia – Segnalazione certificata di inizio attività – il contribuente può iniziare immediatamente l’attività economica in quanto i controlli amministrativi vengono svolti successivamente.
Come noto, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese il legislatore con il cd “Decreto Sviluppo” (DL 78/2010 conv. in L.122/2010) aveva sostituito la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ( SCIA) per alcuni settori economici da aprile 2011.
Successivamente, con la cd “Manovra di Ferragosto (art. 3 del DL 138/2011) il legislatore ha previsto l’applicazione generalizzata della SCIA a seguito dell’ introduzione dei principi secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è “permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, salvo i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario dalla Costituzione e relativi alla sicurezza, alla libertà ed in contrasto con l’utilità sociale
In quest’ottica è stato anche disposto l' adeguamento ai principi di liberalizzazione degli ordinamenti di Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della L. 148/2011 di conversione (a partire dal 17/9/2011). 
Con la sola presentazione della SCIA sarà possibile esercitare tutte quelle attività attualmente soggette al nulla osta della Pubblica amministrazione (somministrazione alimenti e bevande; bar e ristorazione; attività ricettive alberghiere per citarne solo alcune) ad eccezione delle attività sanitarie, di commercio dei prodotti farmaceutici e dei generi di monopolio. 
Dopo la presentazione della Scia, l’Amministrazione competente avrà 60 giorni dal ricevimento della stessa segnalazione (30 giorni in edilizia), per verificare la sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività. Qualora si accerti la carenza di tali requisiti, l’Amministrazione può adottare provvedimenti di:
divieto di prosecuzione dell’attività; 
rimozione degli eventuali effetti dannosi (art. 19 co. 3 L. 241/90). 
Ad evitare tali provvedimenti il contribuente può concordare con l’Amministrazione un termine per regolarizzare l’attività che non può essere inferiore a 30 giorni. 
Gli Ambiti Applicativi Della Scia
In relazione al tipo di attività che si intende avviare, la SCIA trova applicazione quando il rilascio dell’autorizzazione dipende esclusivamente: 
dall’accertamento dei requisiti richiesti dalla legge;
da atti amministrativi a contenuto generale; 
La SCIA non può essere utilizzata invece in attività: 
che riguardano settori in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici, culturali
per le quali sono necessari atti rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa ed alla pubblica sicurezza;all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia; all’amministrazione delle finanze;gli atti imposti dalla normativa comunitaria; 
• gli atti previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche (inserita dal DL Sviluppo); 
• nel settore finanziario (es. banche e altri intermediari finanziari).
Applicazione Scia nel settore edilizio 
La SCIA in edilizia sostituisce la DIA ordinaria mentre non sostituisce 
:• la DIA come alternativa a permesso di costruire 
• atti di autorizzazione o nulla osta in caso di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. 
• permesso di costruire
Applicazione Scia nel commercio 
In generale, la SCIA è applicabile ai procedimenti di avvio delle attività commerciali nei seguenti settori 
• facchinaggio; 
• intermediazione commerciale e di affari; 
• agente e rappresentante di commercio; 
• mediatore marittimo; 
• spedizioniere; 
• acconciatore ed estetista; 
• tinto-lavanderia
• attività di commercio all’ingrosso 
• vendita e somministrazione di alimenti e bevande compresi i trasferimenti di sede o gestione o titolarità per
l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai particolari soggetti elencati dalla L. 287/91; 
l’avvio dell’attività esercitate da circoli privati; 
l’avvio dell’attività di vendita negli esercizi di vicinato (art. 4 co. 1 lett. d) del DLgs. 114/98), nonché delle attività effettuate mediante forme speciali di vendita (spacci interni, apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, presso il domicilio dei consumatori). 
Non è applicabile invece, come detto, quando l’attività prevede strumenti di programmazione. Quindi è necessaria un’ espressa autorizzazione ad esempio :
• per l’avvio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche su posteggi dati in concessione o su qualsiasi area purché in forma itinerante; 
• per l’avvio dell’attività di vendita nelle strutture denominate medie e grandi strutture o centri commerciali. 
Modalità di presentazione della SCIA
La segnalazione va presentata con modalità telematiche, se previsto in via esclusiva o a mezzo di raccomandata A/R 
all’ “Amministrazione competente” che, in generale, è da individuarsi: 
nello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) istituito presso il Comune; 
nella CCIAA competente (se non viene attivato lo sportello SUAP) ferma restando per le imprese l’obbligo di l’iscrizione nel ruolo/elenco, al Registro delle imprese contestualmente alla Comunicazione Unica e per le persone fisiche l’obbligo di sostenere eventuali esami abilitanti ove richiesti;
La segnalazione deve essere corredata: 
dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR 445/2000); 
dalle attestazioni ed eventuali dichiarazioni di conformità.
Fonte: Fisco e tasse

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