L'INVIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI MOVIMENTI BANCARI COINVOLGE ANCHE L'ANNO 2011

Invii dei dati finanziari: si parte dal 2011
Secondo quanto emerge dalle ultime dichiarazioni dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione dei movimenti bancari al fisco si parte dall’invio dei dati del 2011.
Per il primo invio di dati viene prevista: 
► l’indicazione del numero di conto corrente; 
► l’indicazione dei saldi attivi e passivi dal 2011 in avanti. 
Tali indicazioni potrebbero prendere forma nel provvedimento attuativo delle disposizioni contenute nell’articolo 11 del DL n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011. Nel dettaglio, l’art. 11, comma 2 del D.L. “ Salva Italia” dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti gli istituti di credito saranno tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria ogni singola operazione effettuata nell’ambito dei rapporti finanziari detenuti. Ne consegue che, all’Anagrafe tributaria, dovranno essere trasmesse le medesime informazioni esposte negli estratti conto corrente inviati ai clienti stessi. Tale disposizione stabilisce, infatti, che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria: 
► le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR 605/1973; 
► ogni informazione, relativa ai predetti rapporti, necessaria ai fini dei controlli fiscali;
► l’importo delle operazioni finanziarie esposte. 
Il predetto art. 7, comma 6, prevede l’obbligo per le banche, la Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, di rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale, per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l’esistenza dei rapporti e l’esistenza di qualsiasi operazione compiuta al di fuori di un rapporto continuativo – nonché la natura degli stessi – sono comunicate all’Anagrafe tributaria e archiviate in apposita sezione, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale. 
In attesa della pubblicazione del provvedimento attuativo delle disposizioni sopra indicate, il direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate ha recentemente specificato che: 
► le informazioni che arriveranno all’anagrafe dei conti saranno gestite e filtrate dalla direzione centrale; 
► gli uffici locali riceveranno le liste che dunque verranno costruite a monte. 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. 
Le informazioni, specifica, infine, l’articolo 11, sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione.
Fonte: La Lente sul Fisco

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