IVA TRIMESTRALE: SOGLIE ALLINEATE ALLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Con la legge di Stabilità 2012 appena varata il legislatore ha innalzato i limiti per consentire le liquidazioni ed i versamenti periodici dell'IVA con cadenza trimestrale legandoli alle soglie di ricavo previste per l'accesso al regime di contabilità semplificata. 
Per tali limiti non rileva più il volume d'affari ma l'ammontare dei ricavi dell'anno precedente.
Con la Legge di Stabilità 2012 (pubblicata nel S.O. n. 234 della G.U. 14 novembre 2011, n. 265), il Legislatore innalza i limiti per consentire le liquidazioni e i versamenti periodici dell’IVA con cadenza trimestrale legandoli alle soglie di ricavo previste per l’accesso al regime di contabilità semplificata. In particolare, l’art. 14, comma 11, del provvedimento dispone che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.

Pertanto, le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA con cadenza trimestrale sono elevate ad un ammontare di ricavi conseguiti nell’anno precedente non superiori a:

  • 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
  • 700.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
così come previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata, non si computano più in relazione al volume di affari (art. 7, D.P.R. n. 542/1999) bensì sulla base dei ricavi conseguiti.
Riepilogo soglie

Quindi, i contribuenti con: 
volume d'affari superiore a 309.874,14 euro (per attività di servizi) e ricavi inferiori a 400.000 euro;
volume d'affari superiore a 516.456,90 euro (per altre attività) e ricavi inferiori a 700.000 euro potranno optare per la liquidazione IVA trimestrale.
Le nuove norme hanno dunque l’obiettivo di eliminare i disallineamenti esistenti tra le soglie di ricavi ai fini delle imposte dirette (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d’affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14 maggio 2011 per effetto del D.L. n. 70/2011 che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata lasciando, invece, inalterate quelle previste dall’art. 7, D.P.R. n. 542/1999, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
Soggetti interessati
A decorrere dal 1° gennaio 2012, imprese individuali, S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati (ex art. 5 TUIR) ed enti non commerciali esercenti attività commerciale in via non prevalente potranno:
  • liquidare l’IVA trimestralmente;
  • effettuare il relativo versamento entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
Decorrenza dei nuovi limiti
Come noto, considerato che il D.L. n. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) non ha previsto una norma transitoria, l’innalzamento delle soglie di ricavi ha effetto dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del decreto).
Al riguardo, in occasione dell’ultimo innalzamento delle soglie (D.P.R. n. 222/2001, che innalzava i ricavi a £ 600.000.000) relativo alle sole imprese di servizi, l’Agenzia delle Entrate (cfr. C.M. n. 80/2001) aveva ritenuto di poter applicare retroattivamente i nuovi limiti fin dall'inizio del periodo d'imposta. E, proprio mutuando i chiarimenti forniti con la C.M. 80/2001, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino applicazione a decorrere dal periodo d’imposta 2011.
Analogamente, l’art. 14, comma 11, della Legge di Stabilità non indica espressamente i termini di decorrenza delle nuove soglie.
Pertanto, sarà necessario far riferimento ai termini di entrata in vigore della legge di Stabilità previsti dall’art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale “[…] la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012”.
Quindi, se un contribuente, nel 2010 ha conseguito:
  • ricavi compresi tra 309.874,14 e 400.000 euro (se esercenti prestazioni di servizi)
  • ricavi compresi tra 516.456,90 euro e 700.000 euro (se esercenti altre attività) può adottare la contabilità semplificata anche se è ancora tenuto a versare obbligatoriamente l’IVA mensilmente.
Qualora il contribuente (imprese/lavoratori autonomi) decida di esercitare l’opzione per il versamento dell’IVA su base trimestrale, dovrà compilare il quadro VO della prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata (modello IVA 2013 relativo all’anno d’ imposta 2012).
L’opzione per la liquidazione trimestrale comporta l’applicazione di una maggiorazione delle somme dovute per un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Mentre, i c.d. "trimestrali naturali" (ad esempio, autotrasportatori) a differenza di quelli per "opzione":
  • non devono effettuare la maggiorare dell'1%;
  • effettuano liquidazione/versamento del 4° trimestre entro il 16 febbraio anziché il 16 marzo.
Fonte: Microsoft PMI.com

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