L'ACE AL DEBUTTO CON UNICO

Le manovre fiscali riscrivono le dichiarazioni 2012 di imprese e società. L'agenzia delle Entrate ha diffuso ieri le bozze dei modelli Unico delle società di capitali e di persone che imbarcano le numerose novità previste dai provvedimenti dello scorso anno. Prendono il via l'Ace e i nuovi affrancamenti di partecipazioni di controllo, e si aggiornano i prospetti delle perdite dei soggetti Ires, da cui scompare il limite quinquennale di riportabilità. Pronto anche il modello per gli enti non commerciali e per il consolidato fiscale.
L'Ace abbatte il reddito
Debutta, nel quadro RS, il prospetto dedicato al calcolo della detassazione per incrementi di patrimonio (Ace) introdotta dall'articolo 1 del Dl 201/2011. Viene innanzitutto richiesto il patrimonio netto al 31.12.2010, escluso l'utile di tale esercizio, che costituisce il dato di partenza dell'incremento patrimoniale rilevante. Nei campi successivi si espongono, rispettivamente, gli aumenti e le riduzioni della base Ace per il 2011: accantonamento dell'utile 2010 a riserve, diverse da quelle non disponibili, e conferimenti in denaro (ragguagliati al tempo), da un lato, e riduzioni di patrimonio (con attribuzione ai soci), acquisti di partecipazioni in società controllate e di aziende, dall'altro. Il 3% della base Ace come sopra calcolata costituisce la deduzione fiscale da riportare tra le variazioni in diminuzione al rigo RF50, colonna 4. Dalla lettura delle istruzioni sembra inoltre che (come peraltro previsto dalla legge) la deduzione da esporre nel quadro RF sia limitata all'importo necessario per azzerare il reddito. Se invece la detassazione supera il reddito (oppure se la società evidenzia una perdita fiscale prima della detassazione), l'eccedenza non genera una perdita (o maggiore perdita), ma va trattenuta nel quadro RS (rigo RS113 colonna 6) per essere aggiunta alla detassazione degli anni seguenti. Ciò fa sì che il riporto a nuovo della deduzione Ace avvenga in modo distinto da quello delle perdite e non sia dunque soggetto al limite di compensazione dell'80% previsto per i risultati negativi delle società di capitali. Il modello in bozza richiede anche il patrimonio 2011, ma le istruzioni, evidentemente scritte successivamente, non fanno menzione di questa indicazione che dovrà essere eliminata. 
Perdite ed enti non operativi
Nei quadri RN e RS sono stati profondamente modificati i campi dedicati al riporto di perdite fiscali dei soggetti Ires a seguito delle novità del Dl 98/11. Oltre alla eliminazione degli esercizi di formazione si introduce la suddivisione tra perdite a riporto limitato (entro l'80% del reddito) e perdite a compensazione integrale (formate nei primi tre anni). 
Le perdite dei contribuenti che scontano l'addizionale e la maggiorazione Ires del 10,5% (Robin Tax e società di comodo, queste ultime per esercizi successivi a quello in corso al 17 settembre 2011) devono essere esposte distintamente nei campi RS44 e RS45, potendo essere utilizzate anche a compensazione del reddito soggetto all'Ires amplificata (quadro RQ). Le società di comodo anticipano inoltre le altre regole introdotte dalla manovra di ferragosto (per esercizi a cavallo successivi al 17 settembre 2011). Nel quadro RF compare infatti una casella per le società in perdita triennale, le quali, salva l'esistenza di cause di esonero o di interpello favorevole, diventano non operative nel l'esercizio seguente. 
Per le imprese e i professionisti con ricavi non superiori a 5 milioni che intendono avvalersi del regime premiale previsto dall'articolo 2, comma 36 vicies ter del Dl 138/11 (riduzione alla metà delle sanzioni qualora si utilizzino solo mezzi di pagamento tracciabili), il modello Unico SP evidenzia il nuovo campo RS43, in cui indicare gli estremi dei rapporti intrattenuti con gli intermediari finanziari. 
Riallineamento
Nel quadro RQ viene introdotta una nuova sezione per le società che hanno affrancato i maggiori valori di partecipazioni di controllo che corrispondono, nel bilancio consolidato, ad avviamento, marchi o altri beni immateriali. Sono previsti tre casi: operazioni pregresse (2010 e precedenti) con pagamento entro il 30 novembre; operazioni pregresse con pagamento dilazionato ai sensi del Dl 201/2011 (prima rata 16 giugno 2013) e operazioni del 2011.
Perdita esercizio 2006:200.000
Reddito esercizio 2011:180.000
Compensazione: (180.000 x 80%) =144.000
Reddito: (180.000 - 144.000) =36.000
Perdita non compensata:56.000
Patrimonio netto al 31 dicembre 2010 
Capitale sociale100.000
Riserva legale20.000
Riserva straordinaria200.000
Totale 320.000
Utile 2010 (destinato a riserva straordinaria)80.000
Il 31.10. 2011, i soci versano in conto capitale euro 250.000 (vale per 62 giorni: 250.000 x 62/365 = 42.466). Il totale incrementi è pari a 122.466.
Il 28.12. 2011, la società acquista una partecipazione di controllo per euro 50.000. Base Ace: 122.466 - 50.000 = 72.466. Detassazione: 72.466 x 3% = 2.174
Fonte: il sole 24 ore

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