LE SRL DOVRANNO DOTARSI DI UN SINDACO UNICO




Come noto, la versione modificata dalla Legge 183/2011, ha introdotto importanti novità in materia di controlli societari. In particolare, il legislatore ha previsto una sensibile riduzione dei sindaci in tutte le S.r.l. e la possibilità di nominare un sindaco unico nelle piccole S.p.a. 
La suddetta disposizione ha generato, sin dal suo esordio, diversi dubbi interpretativi in merito al differente trattamento, in materia di controlli societari, previsto per le S.p.a. ed S.r.l. che presentano medesime componenti patrimoniali e reddituali. In particolare, il primo comma dell’art. 2477 c.c. dispone che, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata possa prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un sindaco unico o di un revisore. 
Il decreto sulle semplificazioni impone, invece, una determinata interpretazione della norma ovvero, che le s.r.l. hanno in ogni caso un sindaco o un revisore. In base a tale disposizione, la norma del codice civile si dovrebbe interpretare nel senso che le srl hanno "in ogni caso" un sindaco unico, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa ovvero anche nell'ipotesi in cui ricavi e patrimonio netto siano pari o superiori ad 1 milione di euro; circostanza che, nelle spa, preclude il ricorso al sindaco unico (cfr. il nuovo art. 2397 c.c., come modificato dall'art. 14 co. 14 della L. 183/2011). 
Tale soluzione, si ricorda, si pone in contrasto con l'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella nota del 18.11.2011, che sottolineava come, una volta superati i limiti dimensionali previsti nelle spa, anche nelle srl dovesse reputarsi obbligatorio il collegio sindacale. In sostanza, il CNDCEC reputava obbligatoria la designazione del collegio sindacale pluripersonale, qualora la s.r.l.: 
► avesse superato sia la soglia dei ricavi che quella del patrimonio netto ( 1 milione di Euro); 
► non avesse introdotto l’apposita deroga statutaria, mediante specifica modifica deliberata dai soci. 
Più prudente, invece, il Consiglio Notarile di Milano (Massima del 6.12.2011 n. 123), che – volutamente - non ha assunto alcuna posizione sulla rilevanza del rinvio operato dall’art. 2477 comma 5 alla disciplina delle Spa e in particolare all’art. 2397 comma 3 c.c., il quale prevede che “per le società aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico” e sul quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti si è espresso in senso positivo. I notai milanesi ritenevano, infatti, che se si fosse consolidata la tesi dell'obbligo del collegio sindacale per le "grandi" Srl, ( tesi del Cndcec), si sarebbe trattato, a tutti gli effetti, di un obbligo di natura imperativa e, pertanto, a prescindere da qualsiasi clausola statutaria, l'organo sindacale avrebbe dovuto essere presente, in ogni caso, nella forma del collegiale. 
Il decreto legge di semplificazione in arrivo opta, invece, sull’interpretazione autentica del codice civile ovvero, sempre e solo un unico sindaco o un revisore nelle s.r.l.. 
Per quanto riguarda l’ingresso dell’organo monocratico si ritiene che, in assenza di un intervento del legislatore, gli attuali collegi sindacali potranno rimanere in carica fino alla naturale scadenza . Dello stesso avviso, il Consiglio Nazionale Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili secondo cui, l’entrata in vigore della Legge di stabilità il 1° gennaio 2012 non produrrebbe effetti sui collegi sindacali in carica, in quanto il termine di durata triennale è inderogabile e le cause di decadenza del collegio sindacale sono tassative.
Fonte: Redazione La Lente sul Fisco

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