LIMITE USO CONTANTE: LEGITTIMI I VERSAMENTI E I PRELEVAMENTI SOPRA I MILLE EURO

Con Circolare ABI n°46 dello scorso 11 gennaio 2012 inerente le  "Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201) - Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011 - Prelievi e versamenti di contante". sono state date delle delucidazioni in materia di antiriciclaggio. In particolare l'ABI ha considerato leggittimi  i versamenti ed i prelevamenti in contanti superiori a mille euro senza dover obbligatoriamente essere sanzionati. 
A seguito infatti della riduzione dell'uso del contante ad € 1.000,00, si erano visti applicare dagli istituti di credito comportamenti non sempre condivisibili. Infatti qualora un correntista doveva ad esempio prelevare  € 1000,00 moltlepici erano le domande poste dai cassieri ed in alcuni casi addirittura il cliente della banca venova avvertito che il comportamento tenuto sarebbe stato oggetto di segnalazione al Ministero dell'Economia in quanto considerata un'operazione illecita ai sensi dell''articolo 49 del D.Lgs 231/2007 che vieta il trasferimento di contante, da libretto al portatore tra soggetti diversi per importo pari almeno ad € 1.000,00. 
L'ABI  a tal proposito  proprio in riferimenti all'articolo 49 del D.Lgs 231/2007  sottolinea la leicità di  prelevamenti o versamenti bancari di valore almeno pari ad € 1.000,00 poichè il soggetto che compie l'operazione, essendo l'intestatario del c/c,  sarebbe comunque lo stesos soggetto. Ovvero in una simile operazione verrebbe a mancare la figura del soggetto diverso descritto proprio nella norma che usufruirebbe del contante. 
Questo argomento era già stato affrontato dal Dipartimento del tesoro lo scorso 4 novembre quando il livello della circolazione del contante era sceso da € 5.000,00 ad € 2.500,00, ma l'approvazione dell'articolo 12 del D.L. 201/2011 che ha ridotto ulteriormente la soglia ne ha complicato la situazione. 
L'Abi quindi nella circolare menzionata sottolinea che mancando il presupposto del trasferimento di denaro ad un soggetto terzo, gli istituti bancari devono accettare senza imporre nessun "interrogatorio" e soprattutto senza applicare nessuna sanzione, sui versamenti ed i prelevamenti fatti dai titolari di c/c o di libretti a deposito. Questo perchè l'ABI sottolinea che il contante rimane sempre nelle disponibilità del soggetto che effettua l'operazione. 
L'Abi sottolinea che le banche in ogni caso saranno tenute ad assolvere gli altri obblighi in materia di antiriciclaggio procedendo ad un attenta verifica della clientela. In particolare l'istituto bancario dovrà verificare se il cliente che effettua numerose operazioni di versamento e prelevamento in contanti possa essere o meno sottoposto a controlli ai fini della normativa antiriciclaggio e in caso affermativo dal luogo alla segnalazione obbligatoria che nulla ha a che fare con l'art 49 del D.Lgs 231/2007.
Fonte: Gruppoantonacci.it
Rassegna stampa: fiscooggi rassegna stampa/15.01.2012

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