LIMITI AL CONTANTE: EFFETTI SUL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI. L'ORIENTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

No cash oltre 1000 euro: quali effetti sul pagamento delle retribuzioni?
La legge vieta il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a 1.000 euro tra soggetti diversi. L'operazione puo' avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA. L'obbligo della tracciabilita' prescinde dalla natura giuridica dei soggetti interessati dalla transazione e dalla causa sottostante. La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro legge ora le recenti modifiche in tema di pagamento in contanti alla luce dei riflessi che si producono sulla gestione dei rapporti di lavoro.
Dopo alcuni interventi legislativi che si sono registrati nel corso degli ultimi anni, il Decreto Monti di dicembre 2011 ha ora fissato il limite dei pagamenti in denaro in 1000 euro. La soglia per l’utilizzo del contante fino a euro 999,99 – in vigore dal 6.12.2011- influenza anche la gestione dei pagamenti delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori nonche’ ai professionisti. E il periodo transitorio durante il quale ancora e’ ammesso il pagamento in contanti oltre il predetto limite (senza addebito di sanzioni per eventuali violazioni) è in scadenza il prossimo 1° febbraio 2012.
Il limite di 1000 euro, va evidenziato, deve intendersi riferito ad operazioni “complessivamente” eseguite: infatti, la norma prevede che il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (art. 49 D.Lgs. 231/2007).
Cio’ premesso, la Fondazione Studi analizza i riflessi prodotti dalla normativa in oggetto su:
a) retribuzioni e pagamenti frazionati:
il problema affrontato nasce dalla circostanza che spesso – si pensi ai lavoratori domestici, edilizia, agricoltura – vengono pagati acconti nel corso del mese che culminano al termine in una cifra mensile maggiore di 1000 euro. Nella circolare della Fondazione Studi si legge che in via generale, non esiste un principio di cumulabilità di distinte operazioni svolte tra i medesimi soggetti. Ne consegue che sono astrattamente ammessi più pagamenti tra i medesimi soggetti a condizione si riferiscano a operazioni diverse. Ma il problema risiederebbe altrove, e cioe’, quando le medesime parti danno luogo a più trasferimenti che riguardano la medesima operazione.
La legge vieta i trasferimenti in denaro quando piu’ pagamenti – inferiori a 1000 euro - appaiono artificiosamente frazionati. “Operazione frazionata” sarebbe quella (cosi’ il D.lgs. n. 231 del 2007) unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, fermo restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Riprendendo sul punto sia le considerazioni del Consiglio di Stato che del Mef, la Fondazione Studi conclude affermando l’ammissibilità di operazioni di importi anche complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più importi “inferiori alla soglia” sia previsto da prassi commerciali, o conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.
Per quanto concerne dunque stipendi e salari di importo superiore a 1000 euro, occorre procedere alpagamento con assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario (contenente l’indicazione del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.) o altre modalità ammesse dalla legge che consentano la tracciabilità dei pagamenti. Laddove il lavoratore non sia provvisto di conto corrente bancario/postale o non accetti il bonifico, si dovrà e potrà dunque scegliere tra piu’ modalità di pagamento. Viene, infine, evidenziato che il datore di lavoro non è tenuto a riconoscere alcun permesso orario aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo applicato per il cambio dell’assegno.
In conclusione, secondo la Fondazione Studi laddove il pagamento di acconti settimanali per un totale finale mensile sia superiore a 1000 euro, si puo’ affermare che detta prassi costituisca un diritto invalso del lavoratore, penetrato nel contratto individuale, e dunque non in violazione delle norme sull’antiricilaggio.
In caso di insaturazione di nuovi rapporti di lavoro, il consiglio è di regolamentare nel contratto individuale i criteri di pagamento della retribuzione anche confermando la prassi esistente per la generalità dei lavoratori presenti in azienda.
Nessun problema si pone anche per i casi di rimborsi spese corrisposti mensilmente in contanti agli amministratori a fronte di giustificativi consegnati anche se complessivamente nell’anno dovesse superare la soglia di 1.000 euro.
b) pensioni Inps: in merito al pagamento di prestazioni pensionistiche di importo superiore a euro 1000, l’Inps (msg. N. 24711/2011) ha dichiarato che dal 7 marzo 2012 non pagherà piu’in contati le pensioni oltre la soglia 1000 euro e ha gia’ invitato i percettori dei trattamenti a comunicare, entro la fine di febbraio 2012, le nuove modalità di riscossione, scegliendo tra accredito in conto corrente, su libretto postale o carta ricaricabile. La richiesta si effettua tramite accesso telematico all’Inps oppure direttamente agli sportelli, presso gli uffici bancari o postali.
c) versamenti e prelevamenti bancari: questo tipo di operazioni, anche per importi superiori al limite in oggetto, non danno problemi particolari, salvo che dette operazioni siano atte , per loro natura, ad avere una connessione con il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
Problemi potrebbero tuttavia sorgere laddove la somma di denaro prelevata sia poi trasferita (in contanti) in favore di un soggetto diverso. In questo caso se l’operazione (di trasferimento) raggiunge o supera la soglia di 1.000 euro risulterà certamente commessa un’infrazione della “nuova” soglia salvo le eccezioni illustrate.
Infine, per quanto riguarda le sanzioni applicabili in violazione degli obblighi descritti, non si segnalano novità rispetto al passato. E dunque, in caso di trasferimento di denaro contante per un importo pari o superiore alla soglia di 1.000 euro, si applica una sanzione pecuniaria compresa tra l’1 e il 40%, calcolata sull’importo indebitamente trasferito. La stessa sanzione si applica all’importo trascritto sull’assegno privo della clausola di non trasferibilità. Tuttavia, la legge prevede un importo minimo della sanzione di 3.000 euro, aumentata di cinque volte qualora i trasferimenti di denaro superino l’importo di 50.000 euro.
E’ possibile, comunque, per il trasgressore ricorrere all’istituto dell’oblazione, versando così una sanzione di importo minore rispetto a quanto ordinariamente previsto.
Fonte: Ipsoa - (Circolare Fondazione studi consulenti lavoro 23/01/2012, n. 1)

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