L'ISTITUTO DEL RECLAMO: RUOLI NON SUPERIORI A 20 MILA EURO


Tutela cautelare «anticipata» nel reclamo.
Negli atti reclamabili può essere pregiudizievole attendere il deposito del ricorso per chiedere la sospensiva.

Il neo introdotto procedimento di reclamo causerà moltissime difficoltà sia interpretative sia applicative, alcune delle quali sono già state anticipate.
È ormai noto che, se l’atto è emesso dall’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro e notificato dal 1° aprile 2012, non si potrà fare subito ricorso, ma occorrerà presentare il reclamo (con eventuale proposta di mediazione) e, solo in un momento successivo, provvedere alla costituzione in giudizio.
Se il procedimento di reclamo o di mediazione ha esito positivo, non sorgono problemi particolari per i diritti del contribuente, visto che egli verserà le somme derivanti dall’accordo, presumibilmente, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 546/92, norma disciplinante la conciliazione giudiziale.
Ove, invece, la mediazione abbia esito negativo o il reclamo non sia stato accolto (cosa tutt’altro che remota, specie qualora, prima, le parti abbiano tentato l’adesione), si pone il problema del diritto alla difesa del contribuente.
Infatti, se si tratta di ruoli, le misure cautelari (fermi, ipoteche) e l’espropriazione possono avvenire decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, mentre, se si tratta di accertamenti esecutivi, occorre attendere 90 giorni dalla notifica dell’atto. Questo significa che, decorsi i suddetti termini, il contribuente è passibile, ad esempio, di ipoteca, a prescindere dall’esito della mediazione.
Una soluzione a ciò potrebbe essere una specificazione proveniente da Equitalia, che imponga una sorta di sospensione delle misure cautelari nelle more del procedimento di reclamo, ma si potrebbe anche optare per la possibilità che il contribuente chieda la sospensiva alla Commissione tributaria.
Nel momento in cui il contribuente notifica il reclamo, il rapporto processuale non può ritenersi instaurato, siccome non c’è ancora il deposito del ricorso, ma, siccome il reclamo si converte successivamente in ricorso, non si può nemmeno dire che la sospensiva si concretizzi in una cautela richiesta ante causam, vietata nel contenzioso tributario.
Sospensiva nelle more del procedimento di mediazione
L’art. 47 del DLgs. 546/92 legittima la richiesta di sospensiva, sempre che siano rispettate le norme contenute nell’art. 22 del DLgs. 546/92, sul deposito del ricorso e ciò è interpretato nel senso che, per chiedere la sospensiva, è necessaria la costituzione in giudizio.
Tuttavia, vista la novità del procedimento di reclamo, si potrebbe interpretare l’art. 47 del DLgs. 546/92 nel senso di concedere la richiesta di sospensiva, a condizione che sia rispettata la procedura di cui all’art. 22: quindi, la sospensiva dovrebbe essere prima notificata all’Agenzia delle Entrate e poi depositata in segreteria.
In udienza si vaglierebbe quindi la verosimiglianza dei motivi di ricorso (che vanno evidenziati già nel reclamo) e, se la sospensiva viene accolta, nessuna misura cautelare potrà essere adottata.
Fonte: Eutekne

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