REGIME DEI MINIMI E PASSAGGIO AL NUOVO REGIME

Minimi e passaggio al nuovo regime.
L’accesso al regime dei minimi, per chi ne ha i requisiti, potrà avvenire sia alla fine che nel corso del triennio di riferimento.
Premessa – I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale dei “nuovi minimi” sia al termine del triennio sia se ci si trovi ancora nei primi tre anni ed è possibile continuare a esaurimento in nuove iniziative. 
Accesso al regime dei minimi - Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovo regime dei minimi), a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. 
Nuove iniziative produttive – Secondo quanto previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2011, se in possesso dei requisiti, può entrare fra i nuovi minimi dal 2012 anche chi ha intrapreso l'attività dal 2008, adottando il regime delle “nuove iniziative produttive” di cui all’art. 13 della L. n. 388/2000. Il provvedimento non ha esposto esplicitamente che il passaggio possa avvenire sia al termine del triennio che durante lo stesso, ma tale seconda possibilità era stata riconosciuta, con riguardo al “vecchio” regime dei minimi, nelle circolari n. 73/E del 2007 e n. 7/E e n. 13/E del 2008. In particolare, in tali occasioni l’Agenzia aveva chiarito che i soggetti in regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (legge 388/2000) possono scegliere di applicare il regime dei minimi anche se non è ancora decorso il triennio di permanenza fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente la revoca del regime agevolato precedentemente applicato, “per consentire all’Amministrazione di qualificare inequivocabilmente la scelta operata”. Il passaggio da nuove iniziative produttive a minimi è, quindi, possibile sia da parte del soggetto che ha esaurito il triennio e che non può più usufruire del regime delle nuove iniziative, così come da parte di chi è ancora nei primi tre anni
Durata - Il provvedimento, inoltre, chiarisce che, in questi casi, il regime dei minimi può essere adottato “per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio”, partendo da quello di inizio dell'attività, ovvero “non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età”. In sostanza nel computo della durata del regime dei minimi bisogna tenere in considerazione anche gli anni di attività già trascorsi.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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