MODELLO IVA 2011: NOVITÀ

Adattamento delle dichiarazioni Iva alla recente maggiorazione dell'aliquota ordinaria al 21% e alle nuove regole sull'inversione contabile per telefonini e microprocessori. Inedito campo, voluto ai fini statistici, per i beni e servizi oggettivamente indetraibili che vanno indicati separatamente dalle altre detrazioni limitate.
Queste le novità più importanti sulla bozza del "Modello Iva 2012", relativo all'anno d'imposta 2011, pubblicato ieri sul sito internet dell'agenzia delle Entrate. Oltre al modello "principale" sul sito dell'Agenzia sono state pubblicate le bozze degli altri modelli, comprensivi delle istruzioni, che compongono il sistema Iva. Solamente il modello Iva 26LP non presenta modifiche, mentre nel modello 74-bis è stata prevista l'indicazione dell'anno di imposta e le istruzioni sono state conseguentemente modificate. La dichiarazione si potrà presentare dal prossimo primo febbraio e, come lo scorso anno, nell'ottica di semplificare gli oneri amministrativi, è stato consentito a tutti i soggetti passivi (sia quelli a credito che quelli a debito) di anticipare la dichiarazione annuale in forma autonoma senza rispettare il più ampio termine previsto per l'invio telematico della dichiarazione unificata. La presentazione in via autonoma entro il prossimo 28 febbraio consente di non presentare la Comunicazione annuale dati Iva, ma il versamento del saldo annuale dovrà essere effettuato entro il 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. È, quindi, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello Unico. Il nuovo modello: a) tiene conto del nuovo regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del Dl 98 del 2011); b) contiene una nuova voce (Rigo VA16) per indicare gli estremi identificativi degli operatori finanziari utilizzati dagli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali, per tutte le operazioni attive e passive effettuate, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante. L'indicazione consente agli operatori interessati (articolo 2, comma 36-vicies ter del Dl 138/2011), di poter beneficiare della riduzione alla metà delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del Dlgs 471/1997; c) è adattato alle nuove aliquote del 21 per cento; d) tiene conto del nuovo regime dell'inversione contabile previsto per i telefoni cellulari e microprocessori; e) richiede l'indicazione distinta degli acquisti di beni e servizi per i quali l'Iva è oggettivamente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto 633/1972; f) prevede la possibilità di comunicare la revoca dell'opzione esercitata per le società costituite da imprenditori agricoli e per i contribuenti che avevano scelto di determinare il reddito delle attività agricole connesse nei modi ordinari.
Fonte: Il sole 24 ore

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