MODELLO IVA 2012: SPAZIO ALLA NUOVA ALIQUOTA IVA 21%

Nei modelli IVA per il 2012, spazio all’aliquota del 21%
L’incremento, con decorrenza dalle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, si concretizza con appositi righi nei quadri VE e VF.
L’approvazione definitiva dei modelli IVA 2012, riferiti alla dichiarazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nell’anno 2011, tiene conto dell’incremento dell’aliquota ordinaria dal 20% al 21%, avvenuto ad opera del DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate a partire dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (L. n. 148/2011).
Tale modifica si concretizza con l’indicazione, nei quadri VE e VF, rispettivamente dedicati alle operazioni attive nonché al volume d’affari, ed alle operazioni passive ai fini della detrazione dell’IVA, di appositi righi in cui indicare imponibile e imposta relativamente alle operazioni effettuate e ricevute a partire dal 17 settembre 2011, e nello specifico il rigo VE23 per le operazioni attive e VF12 per le operazioni passive.
Rammentando che, per individuare la decorrenza dell’incremento dell’aliquota, si deve aver riguardo al momento di effettuazione dell’operazione, come disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/72, è opportuno evidenziare che l’importo da indicare nei suddetti righi, al pari degli altri riferiti alle altre aliquote, deve essere indicato al netto delle note di variazione, di cui all’art. 26 del DPR 633/72, e della relativa imposta.
Sul punto, è appena il caso di precisare che le note di variazione che influenzano la compilazione dei quadri VE e VF della dichiarazione sono solamente quelle rilevanti ai fini IVA. In relazione a tale aspetto, è opportuno evidenziare che:
- le note di variazione in “aumento” (meglio conosciute come note di addebito) assumono sempre rilevanza ai fini IVA e, conseguentemente, l’importo delle stesse si aggiunge nel corrispondente rigo del quadro VE del soggetto che le ha emesse, e nel relativo rigo del quadro VF del soggetto che le riceve;
- le note di variazione in “diminuzione”, la cui emissione è del tutto facoltativa, al contrario di quelle in aumento che sono sempre obbligatorie, assumono rilevanza in ambito IVA se derivano da originari accordi contrattuali (si pensi, ad esempio, alle condizioni risolutive), ovvero anche da accordi successivi intervenuti entro un anno dall’effettuazione dell’operazione principale, mentre sono irrilevanti in tutti gli altri casi (ferme restano particolari regole in presenza di procedure concorsuali).
In relazione all’aliquota applicabile alle note di variazione rilevanti ai fini IVA, sia in aumento, sia in diminuzione, è importante evidenziare che le stesse non determinano la nascita di una nuova operazione, ma più correttamente modificano, nell’imponibile e/o nell’imposta, operazioni il cui momento di effettuazione si è realizzato in un momento antecedente.
Da ciò deriva che:
- per le operazioni effettuate, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, fino al 16 settembre 2011, applicando l’aliquota del 20%, le note di variazione, anche se emesse successivamente alla predetta data sono assoggettate ad aliquota del 20%, con la conseguenza che l’importo delle stesse deve essere indicato nel rigo VE22 per le operazioni attive, ovvero VF11 per le operazioni passive;
- per le operazioni effettuate, ai sensi del predetto art. 6, a partire dal 17 settembre 2011, con applicazione dell’aliquota del 21%, le note di variazione non potranno che riportare l’aliquota del 21%, in quanto necessariamente successive alla predetta data, con allocazione nei nuovi righi VE23 per le operazioni attive e VF12 per quelle passive.
Operazioni a esigibilità differita prima del 17 settembre: IVA al 20%
Infine, una doverosa precisazione per le operazioni a esigibilità differita, per le quali è importante evidenziare che il momento di effettuazione dell’operazione, che regola come detto l’applicazione dell’aliquota IVA, non è influenzato dall’avvenuta esigibilità del tributo, in quanto, per le operazioni in questione, il beneficio è “solamente” riferito al momento in cui l’imposta, con l’aliquota propria in funzione del momento di effettuazione, confluisce nella liquidazione periodica.
Da ciò deriva, ad esempio, che un’operazione ad esigibilità differita effettuata prima del 17 settembre 2011, la cui esigibilità dell’imposta è avvenuta successivamente a tale data, deve comunque essere indicata nei righi del quadro VE o VF, a seconda del soggetto interessato, riferiti all’aliquota del 20%.
Fonte: Eutekne
Versione definitiva dei modelli iva 2012
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