MODELLO IVA E NOVITÀ

DICHIARAZIONI 2012. Nel nuovo modello IVA aliquota al 21% ed imprenditoria giovanile.
L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione definitiva del modello IVA 2012 riferito all'annualità 2011. E' stato infatti pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento di approvazione del 16 gennaio 2012 relativo ai modelli IVA 2012, IVA Base 2012, IVA 26LP per le liquidazioni dell'IVA di gruppo e 74-bis per il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa. Il modello dichiarativo, in particolare, tiene conto del nuovo regime per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ed è stato adattato alla nuova aliquota del 21%.
La dichiarazione potrà essere trasmessa a partire dal 1° febbraio e la presentazione in via autonoma entro il 29 febbraio esonera il contribuente dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA.
L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli relativi alla dichiarazione IVA riguardante l'annualità 2011. Tra le novità di maggiore interesse è opportuno segnalare come il modello tenga conto della nuova aliquota IVA del 21% nonché del regime introdotto a favore dell'imprenditoria giovanile e dei lavoratori in mobilità. La dichiarazione IVA, anche quest'anno, potrà essere trasmessa a decorrere dal 1° febbraio e la presentazione in via autonoma entro il 29 febbraio, nell'ottica di semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, consente di non presentare la comunicazione annuale dati IVA, così come peraltro chiarito dalla circolare n. 1 del 25 gennaio 2011.
La nuova aliquota del 21%
La c.d. Manovra-bis 2011 ha previsto l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria, che è quindi passata dal 20 al 21%. La nuova aliquota ha trovato applicazione a partire dal 17 settembre 2011, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge n. 148/2011.
Giova rammentare come la norma in questione non abbia modificato in alcun modo le operazioni imponibili aventi ad oggetto beni e servizi di cui alla parte II e III della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, per le quali sono previste, rispettivamente, le aliquote ridotte del 4% e del 10%.
Con riferimento ai chiarimenti relativi all'introduzione della nuova aliquota IVA del 21%, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla tematica, fornendo le relative istruzioni, dapprima con il comunicato stampa del 16 settembre 2011 e successivamente con la circolare 12 ottobre 2011, n. 45/E. Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella circolare dell'Assonime n. 23 del 19 settembre 2011.
Rilevato quanto precede, il modello IVA approvato dall'Agenzia delle Entrate ha tenuto ovviamente conto delle modifiche intervenute e la sezione 2 del quadro VE è stata implementata con l'introduzione del rigo VE23 riservato all'indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Avuto riguardo alle operazioni passive, nella sezione 1 del quadro VF è stato inserito il rigo VF12 riservato appunto all'indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Pertanto, le aziende dovranno puntualmente distinguere le operazioni attive e passive in base alla nuova aliquota del 21% rispetto alla precedente del 20%.
L'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
In ordine a quanto previsto per l'imprenditoria giovanile, nel quadro VA del modello IVA, il rigo VA14è stato (ri)denominato "Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 2011". Il rigo, nella dichiarazione IVA riferita al 2011, è stato infatti riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione IVA prima di aderire al regime disciplinato dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011.
In termini generali, è opportuno segnalare, breviter, che per effetto delle disposizioni contenute nella predetta norma, le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all'art. 1, commi da 96 a 99, legge n. 244/2007 (regime dei cc.dd. minimi) e dall'art. 2 del decreto ministeriale (attuativo) del 2 gennaio 2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dall'art. 27, comma 2, D.L. n. 98/2011. La condizione secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.
Sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5%. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Il modello dichiarativo, di conseguenza, prendendo atto delle modifiche normative intervenute, prevede che il rigo VA14 debba essere infatti compilato dai contribuenti che - a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il modello IVA 2012, ossia l'annualità 2012 - intendono avvalersi del particolare regime disciplinato dall'art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011, le cui modalità di attuazione sono state stabilite con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011.
Con specifico riferimento alle modalità compilative, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente all'applicazione del regime. Nel campo 2, invece, deve essere indicato l'ammontare complessivo della rettifica dell'IVA già detratta, operata per gli effetti dell'art. 19-bis2 in relazione al mutato regime fiscale.
Le istruzioni al modello stabiliscono puntualmente che - ai sensi dell'art. 1, comma 101, legge n. 244/2007(Finanziaria per il 2008), l'imposta dovuta per effetto della rettifica IVA è versata in un'unica soluzione ovvero in 5 rate annuali di pari importo, utilizzando il codice tributo 6497.
L'unica o prima rata deve essere corrisposta entro il termine per il versamento del saldo annuale IVA e le successive rate entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.
Si precisa, infine, che l'importo della rettifica indicata nel campo 2 non deve essere compreso nel rigo VF56 dove sono indicate le rettifiche dell'IVA in detrazione.
Fonte: Ipsoa

Commenti