PEC: PROROGA COMUNICAZIONE AL 30 GIUGNO 2012

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. PEC, possibile proroga al 30 giugno 2012.
Lo disporrebbe il DL sulla semplificazione, che potrebbe contenere novità sul sindaco unico nelle srl e dovrebbe essere approvato dal CdM venerdì
Entro il 30 giugno 2012, le imprese costituite in forma societaria che non hanno ancora provveduto devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 (convertito in L. 2/2009)
È quanto prevedrebbe l’art. 41 di una delle ultime bozze circolate di DL sulla semplificazione e lo sviluppo, che il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare venerdì prossimo. 
Oltre alla PEC, potrebbero esserci anche novità in materia di sindaco unico.
In merito, si ricorda che il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402, aveva informato le Camere di Commercio della difficoltà oggettiva dei soggetti gestori del sistema PEC e della loro impossibilità di far fronte alle tante richieste di nuovi indirizzi PEC, concentratasi soprattutto in prossimità della scadenza del precedente termine del 29 novembre 2011.
Il Ministero, pertanto, ravvisava l’“opportunità” di considerare come “corretto adempimento” anche quello relativo a oltre la scadenza predetta, invitando le Camere di Commercio a non applicare alcuna sanzione alle imprese ritardatarie.
Per il Ministero, infatti, si trattava di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria, almeno fino “all’inizio del nuovo anno” (2012). A giustificazione di tale rinvio, il Ministero richiamava la mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa.
Ancora prima, circa le modalità operative, il Ministero era intervenuto con la circolare 3 novembre 2011 n. 3645/C, nella quale aveva fornito alle Camere di Commercio alcune indicazioni. Fra queste, in particolare, si segnalano quelle relative all’ambito soggettivo di applicazione e alle sanzioni dovute. Sul primo punto, il Ministero ha chiarito che l’obbligo di comunicazione PEC è esteso a tutte le società, di capitali e di persone (dunque, anche le società semplici). Non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo PEC, potendo avvalersi di quello dello studio professionale al quale ci si affida o della casella di altra società cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.
Sul secondo punto, il DL 185/2008 non ha previsto forme sanzionatorie speciali per chi non comunica l’indirizzo PEC entro il termine stabilito al Registro delle imprese. La predetta circolare ha specificato che il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa. Ai sensi di tale disposizione, la sanzione è prevista nella misura da 103 a 1.032 euro. Se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.
Infine, si segnala il recente parere n. 9880 reso lo scorso 18 gennaio 2012 sempre dal Ministero dello Sviluppo economico, nel quale viene precisato che l’omessa indicazione dell’indirizzo PEC nell’ambito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese costituisce un’ipotesi di “incompletezza” della domanda medesima da valutarsi ai sensi dell’art. 11, comma 11, del DPR 581/95. Secondo tale disposizione, l’ufficio prima dell’iscrizione può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione mediante assegnazione di un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione. In caso di variazione dell’indirizzo PEC, si applica l’art. 18, comma 6, della L. 340/2000. Pertanto, occorre procedere all’adempimento pubblicitario entro 30 giorni dalla variazione dell’indirizzo.
In relazione, invece, al sindaco unico, l’art. 39 della medesima bozza di DL, anche se il condizionale resta d’obbligo fino all’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, disporrebbe che l’art. 2477 c.c., come modificato dall’art. 14, comma 13 della L. n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012), si dovrebbe interpretare nel senso che le srl hanno in ogni caso un unico sindaco o revisore. A tal proposito, si ricorda che il citato comma dell’art. 14 della L. di Stabilità 2012 modifica l’art. 2477 c.c. stabilendo che l’atto costitutivo della srl possa prevedere la nomina di un sindaco unico o di un revisore.
Nello stesso ambito, comunque, il Governo ha ritirato gli emendamenti al Ddl. di conversione del DL n. 212/2011, attualmente all’esame del Senato, che attribuivano al Governo la delega al riordino della disciplina. Un ritiro che potrebbe far pensare all’idea di non modificare nulla e poi dare via libera all’interpretazione autentica. Sembrerebbe infine incerto il destino degli emendamenti al citato DL presentati dal senatore Filippo Berselli (Pdl), presidente della Commissione Giustizia, ossia delle proposte di modifica in linea con quelle dei commercialisti.
Fonte: Eutekne

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